Cassazione Civile, Ordinanza n. 07129/2024 del 16/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto di confini e di passaggio su una strada vicinale/interpoderale in un terreno sito nel Comune di Roccavignale. La proprietaria di un fondo confinante aveva chiesto l’accertamento dell’esatto confine, la restituzione in pristino della porzione asseritamente occupata dall’allargamento della strada e il risarcimento dei danni. I convenuti, tra cui gli odierni ricorrenti, si erano difesi sostenendo che l’allargamento fosse preesistente al loro acquisto e, in via riconvenzionale, avevano chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul tratto contestato. Il Tribunale aveva respinto la domanda riconvenzionale e ordinato la rimessione in pristino. In appello i convenuti soccombenti avevano cercato di sostenere che la strada interpoderale fosse l’unico accesso ai loro fondi e che, comunque, dovesse riconoscersi l’ampliamento della servitù esistente ex art. 1051, comma 3, c.c. o lo spostamento ex art. 1052 c.c. La Corte d’appello ha respinto il gravame rilevando che in primo grado non era stata proposta una domanda riconvenzionale idonea a far accertare un titolo di ampliamento o usucapione della maggiore larghezza del passaggio, e che mancavano le specifiche allegazioni delle concrete esigenze del fondo richieste per l’ampliamento o lo spostamento della servitù. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1063, 1064 e 1362, comma 2, c.c., sostenendo che il titolo costitutivo della servitù rinviasse allo stato di fatto esistente e che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la preesistente maggiore larghezza della strada e il criterio del minor aggravio del fondo servente; 2) violazione dell’art. 1051, comma 3, c.c., assumendo di aver allegato sin dal primo grado che il fondo era già servito da strada collegata alla via pubblica, utilizzata anche da mezzi pesanti, e che ciò avrebbe imposto di riconoscere l’ampliamento/spostamento della servitù. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, che aveva escluso qualsiasi domanda riconvenzionale idonea a fondare il preteso titolo di uso della porzione eccedente rispetto alla larghezza catastale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile nella sostanza perché le deduzioni in primo grado riguardavano la diversa domanda di costituzione di servitù coattiva per fondo intercluso, mentre l’ampliamento o lo spostamento della servitù richiedono allegazioni specifiche sulle concrete esigenze del fondo dominante, non introdotte tempestivamente; inoltre tali domande, se basate su diversa causa petendi, non possono essere prospettate per la prima volta in appello, per il divieto di mutamento del thema decidendum ex art. 345 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Genova che aveva respinto l’impugnazione dei convenuti/proprietari del fondo dominante, ribadendo che non era stata proposta in primo grado una domanda idonea a ottenere l’ampliamento o lo spostamento della servitù di passaggio e che mancavano le allegazioni necessarie in ordine alle concrete esigenze del fondo. È stato altresì dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Non è stata regolata la fase di legittimità per le spese poiché le controparti sono rimaste intimate.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma primo n. 3) e n. 5)
indica i vizi dedotti in cassazione, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati perché non colpivano correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 1063 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di interpretazione e contenuto della servitù, ma la Corte ha ritenuto che il titolo invocato non consentisse di superare il difetto di specifiche allegazioni e di domanda tempestiva.
art. 1064 c.c.
richiamato dai ricorrenti sul contenuto del diritto di servitù; la Corte non vi ha ravvisato una base per fondare una domanda nuova in appello.
art. 1362, comma 2, c.c.
richiamato per l’interpretazione del titolo, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile poiché alternativo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 1051 c.c.
norma sulla servitù coattiva di passaggio per fondo intercluso, invocata in primo grado; nel caso concreto è stata ritenuta inapplicabile perché il fondo non era assolutamente intercluso.
art. 1051 c.c.
norma sull’ampliamento della servitù di passaggio; la Corte afferma che richiede la deduzione tempestiva delle concrete esigenze del fondo dominante e non può essere introdotta per la prima volta in appello.
art. 1052 c.c.
richiamato per lo spostamento della servitù; la Corte ribadisce che presuppone l’allegazione di concrete esigenze del fondo e non può fondarsi su una domanda nuova in appello.
art. 345 c.p.c.
nel giudizio di appello non possono essere introdotti nuovi fatti costitutivi o una diversa causa petendi che mutino l’oggetto sostanziale dell’azione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La domanda di ampliamento o spostamento di una servitù di passaggio è ontologicamente distinta dalla domanda di costituzione di una servitù coattiva per fondo intercluso: ciascuna richiede presupposti fattuali e giuridici propri e non sovrapponibili.
- Chi invoca l’ampliamento o lo spostamento di una servitù deve allegare tempestivamente le concrete esigenze del fondo dominante che giustificano l’ulteriore compressione del fondo servente; deduzioni generiche sull’uso della strada o sulla sua preesistenza non sono sufficienti.
- Una domanda fondata su una diversa causa petendi, che introduca nuovi fatti costitutivi del diritto azionato, non può essere proposta per la prima volta in appello, per il divieto di mutamento del thema decidendum.
- Il giudice di legittimità dichiara inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre un percorso argomentativo alternativo.
- L’accertamento dell’esistenza di una servitù o della sua estensione richiede una specifica base deduttiva e probatoria; in mancanza, la mera situazione di fatto rilevata in CTU non basta a fondare il riconoscimento di un titolo diverso o più ampio rispetto a quello tempestivamente dedotto.
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