Cassazione Civile, Ordinanza n. 27383/2021 del 08/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, dopo aver prestato attività presso un'agenzia di assicurazione succedutasi in più gestioni dal 2003 fino al licenziamento del 9 ottobre 2018, aveva agito per ottenere il riconoscimento di una retribuzione mensile onnicomprensiva di euro 20.000, sostenendo che essa gli fosse stata concordata in una conciliazione sindacale del 15 giugno 2006 e che tale maggiorazione retributiva, qualificabile come superminimo, dovesse considerarsi parte del suo trattamento e quindi trasmettersi ai successori dell'agenzia ex art. 2112 c.c. In un secondo ricorso aveva inoltre contestato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, deducendo che esso fosse in realtà discriminatorio e chiedendo la declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità con reintegrazione e risarcimento danni. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda relativa all'illegittimità del licenziamento per comporto, respingendo il resto; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi e vizi nella valutazione delle prove ex art. 360 n. 5 c.p.c.; con un secondo motivo, la violazione degli artt. 2103 e 2112 c.c., dell'art. 48 del CCNL Dipendenti Agenzia di Assicurazione e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come ad personam il superminimo e ne avesse escluso la trasmissibilità automatica ai datori subentranti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo, mescolando censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; che le doglianze ex art. 360 n. 5 c.p.c. fossero comunque inammissibili per la doppia conforme; e che le censure di violazione di legge, in realtà, mirassero a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, senza indicare correttamente una falsa sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta. La decisione di merito è rimasta quindi ferma, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo per violazione di legge deve denunciare una falsa applicazione o erronea sussunzione, non una mera richiesta di rivalutazione del merito.
Il vizio motivazionale non è deducibile quando si controverte in ipotesi di doppia conforme.
In presenza di conformità tra decisione di primo e secondo grado, le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. risultano inammissibili.
La questione prospettata dal ricorrente riguardava la trasmissione automatica di un emolumento retributivo in caso di subentro nella gestione aziendale, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a contestare l'accertamento di fatto della Corte territoriale.
È stata invocata dal ricorrente insieme all'art. 2112 c.c. per sostenere il diritto alla conservazione del trattamento economico, ma senza una corretta deduzione di violazione di legge.
La sua invocazione non può tradursi in una critica generica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 48 CCNL Dipendenti Agenzia di Assicurazione
È stato richiamato quale fonte del trattamento economico rivendicato, ma la Corte non ha riesaminato nel merito la sua applicazione per inammissibilità del ricorso.
La causa è stata trattata con il rito camerale non partecipato previsto per la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che cumuli e sovrapponga censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale senza una loro autonoma e chiara distinzione.
- La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere proposta quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado e ricorre la doppia conforme.
- La violazione di legge è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente la regola giuridica asseritamente violata e l'erronea sussunzione della fattispecie concreta; non è consentito chiedere una mera rivalutazione del merito o delle prove.
- L'asserita erronea qualificazione di un emolumento retributivo e la sua eventuale trasmissibilità nei rapporti di lavoro successivamente subentrati, se dedotte come violazioni di legge, devono confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, pena l'inammissibilità.
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