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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23283/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto espropriato in sede immobiliare ha convenuto la banca, quale creditore intervenuto nell'esecuzione, chiedendo la ripetizione di indebito di una somma di euro 135.914,54 che era stata assegnata al creditore all'esito della procedura. La pretesa si fondava sull'assunto che il credito della banca fosse stato già estinto, per euro 100.000, da un altro fideiussore della società debitrice principale, poi ammesso al passivo fallimentare in surroga della banca; secondo il ricorrente, tale pagamento e l'insinuazione al passivo avrebbero reso illegittima la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale e indebita l'assegnazione delle somme. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 61, comma 2, l.fall. e dell'art. 1304 c.c., sostenendo che la transazione con il coobbligato solidale e la partecipazione al passivo fallimentare dovessero spiegare effetti anche nei confronti dell'altro fideiussore e impedire la riscossione integrale da parte della banca.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, ma ha corretto la motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ultimo comma. In particolare ha affermato che, conclusa la procedura esecutiva senza che l'illegittimità dell'esecuzione fosse stata fatta valere con gli strumenti interni del processo esecutivo, il debitore non può promuovere successivamente un'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente o intervenuto per contestare, per ragioni sostanziali, la validità degli atti esecutivi e degli effetti dell'assegnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1304 c.c.

    richiamato dal ricorrente e dall'appello per sostenere l'estensione degli effetti della transazione al coobbligato; la Corte non ne valorizza l'applicazione, ritenendo assorbente la preclusione derivante dalla definitività degli esiti dell'esecuzione

  • art. 61, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato dal ricorrente e dalla sentenza impugnata; la Corte rileva che la questione invocata non può comunque condurre alla ripetizione delle somme dopo la chiusura dell'esecuzione in assenza di contestazioni tempestive nel processo esecutivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge, utilizzata come parametro del motivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha consentito la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza

  • art. 384 c.p.c., ultimo comma

    consente alla Corte di correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendone ferma la parte dispositiva conforme a diritto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La stabilità dei risultati dell'espropriazione forzata impedisce che, dopo la chiusura della procedura, il debitore espropriato agisca in ripetizione di indebito contro il creditore procedente o intervenuto per contestare sostanzialmente la legittimità dell'assegnazione delle somme.
  • Le contestazioni sull'illegittimità dell'esecuzione forzata devono essere fatte valere con i rimedi interni al processo esecutivo; solo se l'opposizione tempestivamente proposta sia accolta dopo la chiusura della procedura può venire in rilievo una successiva pretesa restitutoria.
  • La definitività delle procedure esecutive non equivale a giudicato, ma comporta l'impossibilità di rimettere in discussione ex post la validità degli atti e degli effetti del procedimento mediante azioni autonome di restituzione.
  • Quando la parte soccombente impugna con motivo di violazione di legge, la Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata se il dispositivo è comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataRipetizione di indebito
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàGiudicato

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