Cassazione Civile, Ordinanza n. 15062/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della rinuncia al ricorso presentata dalla contribuente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha altresì compensato le spese di lite, ritenendo la controversia definita in via agevolata, e ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, perché non si tratta di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU emesso dal Comune di Genova per le annualità 2000-2004 relativo a un’area di circa 876 mq destinata alla sosta a pagamento dei veicoli. Dopo un primo rigetto del ricorso della contribuente, la CTR aveva accolto l’appello ritenendo che il bene, qualificato come box/autorimessa, non fosse idoneo a produrre rifiuti e che, in applicazione del principio unionale "chi inquina paga", il tributo dovesse essere commisurato all’effettiva capacità di produrre rifiuti, con disapplicazione delle norme nazionali ritenute contrastanti. Il Comune aveva proposto ricorso per cassazione e, in precedente fase di legittimità, la Corte aveva accolto il primo motivo richiamando il principio secondo cui il presupposto della TARSU è la detenzione o disponibilità dell’immobile, mentre la prova della non idoneità a produrre rifiuti grava sul contribuente; il giudizio era stato poi riassunto davanti alla CTR, che aveva accolto il gravame del Comune. Contro tale ultima sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, denunciando: violazione delle circolari ministeriali n. 95/E del 1994 e n. 55/E del 1997 e degli artt. 62, 68 e 70 del d.lgs. n. 507/1993, per non avere la CTR considerato che le cause di esclusione del tributo per obiettiva non utilizzabilità o per assenza di produzione di rifiuti avrebbero comportato inversione o diversa distribuzione dell’onere probatorio; violazione dei criteri di omogeneità tariffaria e delle regole di classificazione delle aree, sostenendo che il Comune avesse applicato parametri irragionevoli e assimilato l’area tassata a categorie non comparabili; omessa e contraddittoria motivazione sul diniego di consulenza tecnica d’ufficio e sull’onere probatorio; erronea conferma della decisione di primo grado nonostante la precedente cassazione, richiamando l’art. 336 c.p.c.; omesso esame dell’interpretazione delle circolari e del principio comunitario "chi inquina paga" anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Nel corso del giudizio di cassazione, però, la ricorrente depositava istanza di rinuncia al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata della lite. La Corte ha quindi rilevato la ritualità della rinuncia ex art. 390 c.p.c. e la sua natura di atto unilaterale recettizio idoneo a determinare l’estinzione del processo senza necessità di accettazione da parte del resistente; ha inoltre compensato le spese per la definizione agevolata e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, poiché tale obbligo opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
Le censure della ricorrente erano formalmente incardinate su violazione di legge e vizio motivazionale, ma non sono state esaminate nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata con atto sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura speciale e comunicata alle controparti, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione.
La Corte richiama la disciplina delle spese nel caso di rinuncia, sottolineando la possibilità di compensazione e la funzione di incentivo alla definizione alternativa del giudizio.
È stata ritenuta la ricorrenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali, in considerazione della definizione agevolata della controversia.
La ricorrente lo invocava per sostenere l'estensione degli effetti della cassazione ai provvedimenti dipendenti, ma la questione non è stata decisa nel merito per l'estinzione del giudizio.
artt. 62, 68 e 70 d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che il presupposto TARSU e la classificazione tariffaria andassero letti in funzione dell'attitudine obiettiva a produrre rifiuti e della corretta omogeneità delle categorie.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte afferma che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Richiamato per il rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte e per la disciplina della rinuncia nel giudizio di cassazione.
d.l. 21 giugno 2013, n. 69, art. 75, comma 2
Individua l'ambito temporale di applicazione della nuova formulazione dell'art. 390 c.p.c. ai giudizi di cassazione con decreto di fissazione successivo alla sua entrata in vigore.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato, che tuttavia non opera nel caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se validamente formulata e comunicata, produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte, trattandosi di atto unilaterale recettizio.
- La rinuncia al ricorso per cassazione fa venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e consolida il giudicato sulla sentenza impugnata.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la previsione normativa è di stretta interpretazione e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di definizione agevolata della controversia, può disporsi la compensazione delle spese di lite in ragione della particolare modalità di chiusura del giudizio.
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