Cassazione Civile, Ordinanza n. 30388/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell’IMU 2014, versata in eccesso con riferimento a immobili di proprietà di una società di leasing, concessi in locazione finanziaria a terzi. Il contratto di leasing era stato risolto anticipatamente il 14 dicembre 2011, ma la riconsegna effettiva degli immobili era avvenuta solo nel dicembre 2013. La contribuente, incorporata poi in altra banca, sosteneva che, dopo la risoluzione del leasing e fino alla riconsegna, il soggetto passivo IMU non fosse più la società concedente/proprietaria, poiché il presupposto dell’imposta sarebbe legato al possesso in senso sostanziale e alla disponibilità materiale del bene, richiamando anche la disciplina TASI e denunciando violazione degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, oltre che dell’art. 53 Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui, dopo la risoluzione anticipata del contratto di leasing e prima della riconsegna materiale dell’immobile, il soggetto passivo IMU resti l’utilizzatore. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, l’art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011 individua il locatario finanziario quale soggetto passivo solo fino alla durata del contratto; cessato il rapporto per risoluzione, la soggettività passiva torna in capo alla società locatrice/proprietaria, anche se il bene non è ancora stato restituito. La Corte ha inoltre escluso la pertinenza del richiamo alla disciplina TASI, trattandosi di tributo diverso e non interpretativo dell’IMU. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Comune; è stato altresì dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2011
Individua il presupposto impositivo dell’IMU nel possesso di immobili, ma nel sistema applicato dalla Corte va letto insieme alla disciplina speciale dell’art. 9 per il leasing.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011
Nel contratto di locazione finanziaria individua il locatario finanziario quale soggetto passivo dell’IMU dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; in caso di risoluzione, la soggettività passiva torna alla società locatrice anche se il bene non sia ancora stato riconsegnato.
art. 53 Cost.
Il richiamo alla capacità contributiva è stato ritenuto non idoneo a sovvertire la disciplina legale dell’IMU nel caso di leasing risolto e mancata riconsegna.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la censura utilizzata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di IMU sui beni concessi in locazione finanziaria, il locatario finanziario è soggetto passivo solo per il periodo di vigenza del contratto; la cessazione del rapporto, anche per risoluzione anticipata, determina il ritorno della soggettività passiva in capo alla società locatrice.
- Ai fini IMU, la mancata restituzione materiale dell’immobile dopo la risoluzione del leasing non sposta il soggetto passivo sull’utilizzatore inadempiente, perché rileva la cessazione del vincolo contrattuale che legittimava la detenzione qualificata.
- La disciplina di un tributo diverso, come la TASI, non può essere utilizzata come criterio interpretativo automatico dell’IMU quando il diverso tributo abbia un presupposto impositivo differente.
- La nozione di "durata del contratto" nel leasing, ai fini IMU, coincide con il perdurare del rapporto giuridico e non con la permanenza della materiale disponibilità del bene da parte dell’utilizzatore.
- La capacità contributiva non consente di disapplicare la regola legale che individua il soggetto passivo IMU nel proprietario/locatore una volta cessato il leasing.
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