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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20867/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da tre docenti di religione cattolica impiegate nella scuola pubblica con contratti di lavoro a tempo determinato reiterati per un periodo superiore a 36 mesi. La Corte d'appello aveva ritenuto abusiva tale reiterazione e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno, liquidato in misura differenziata in mesi dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il Ministero ha impugnato la decisione con un solo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 e 3 l. 186/2003, oltre che dell'art. 3 Cost., sostenendo che il regime speciale dei docenti di religione cattolica, la peculiarità del fabbisogno e la previsione di una quota del 30% copribile con supplenze annuali giustificherebbero la reiterazione dei contratti e impedirebbero l'applicazione automatica dei principi elaborati per i docenti delle materie curriculari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura del Ministero. Ha affermato che, secondo un orientamento già consolidato e richiamato anche alla luce della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19, il regime speciale dei docenti di religione non esclude l'abuso della contrattazione a termine quando i rapporti annuali si protraggano per oltre tre annualità senza concorso triennale, oppure quando vi sia utilizzazione discontinua ma con durata complessiva superiore alle tre annualità. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno eurounitario, senza conversione del rapporto a tempo indeterminato. Il ricorso è stato rigettato e il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori delle controricorrenti per la parte dichiarata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione statale ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal Ministero come norma asseritamente violata; la Corte, in coerenza con la giurisprudenza già consolidata, non ne accoglie la lettura difensiva e conferma il diritto al risarcimento in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine

  • art. 3, legge n. 186/2003

    la disciplina speciale dei docenti di religione cattolica non è ritenuta idonea a escludere l'abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato oltre le tre annualità o in caso di durata complessiva superiore, seppure con discontinuità

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della differenza di disciplina; la Corte non ne ricava una deroga ai principi sull'abuso del termine

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    indicato quale parametro per la liquidazione del danno eurounitario da abuso del contratto a termine

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato come parametro successivo equivalente a quello dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010 per la quantificazione del danno

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    usato per richiamare i precedenti di legittimità conformi

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    escluso nella sua applicazione nei confronti dello Stato e delle amministrazioni parificate, per il meccanismo della prenotazione a debito

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma introduttiva del contributo unificato aggiuntivo, non applicabile all'Amministrazione ricorrente

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, il ricorso reiterato ai contratti annuali o comunque senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche, in assenza di concorso triennale, integra abuso della contrattazione a termine.
  • Costituisce abuso anche l'utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque le tre annualità scolastiche.
  • L'abuso nella reiterazione dei contratti a termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eurounitario; per la sua quantificazione possono applicarsi i parametri dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010 o dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, oltre al maggior danno provato.
  • Nel settore dei docenti di religione cattolica non è riconoscibile la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato per effetto dell'abuso del termine.
  • Quando il Ministero invochi la legittimità di contratti infrannuali o comunque derogatori, gli spetta l'onere di provare la causale che ne giustifica la durata e che li esclude dal computo ai fini dell'abuso.
  • Le norme sul contributo unificato aggiuntivo non si applicano allo Stato e alle amministrazioni parificate, che operano mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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