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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05293/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva acquisito, previa autorizzazione amministrativa, tre concessioni per la raccolta di scommesse ippiche già facenti capo a un’altra società. Sosteneva che, prima del subentro, l’Amministrazione avesse comunicato l’esistenza e l’ammontare dei debiti della cedente verso l’erario e che, sulla base di tali attestazioni, la società avesse concluso l’operazione, corrisposto quanto pattuito alla cedente e pagato quanto dovuto allo Stato. Successivamente, però, l’Amministrazione aveva irrogato penali per ritardato pagamento di somme riferite alla precedente concessionaria e aveva avviato l’escussione delle fideiussioni prestate dalla nuova concessionaria. In giudizio chiedeva accertarsi la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, anche nella fase precontrattuale, e la disapplicazione degli atti amministrativi con cui erano state applicate le penali e avviata l’escussione; in subordine domandava il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto solo in parte, riducendo equitativamente le penali. In appello, la Corte territoriale aveva rigettato il gravame, rilevando che non era stata censurata l’autonoma ratio decidendi del primo giudice, fondata sull’assenza di prova del nesso causale tra la condotta ascritta all’Amministrazione e i danni lamentati, e che comunque la società aveva omesso adeguate verifiche sulla situazione debitoria della cedente. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile/infondata parte dell’appello; 2) vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, contestando il giudizio sul difetto di nesso causale e sostenendo che l’Amministrazione avesse ingenerato un legittimo affidamento con attestazioni non complete; 3) ancora omesso esame di fatti decisivi e violazione dei principi di buona fede, sostenendo che l’Amministrazione avesse prima autorizzato il trasferimento e poi richiesto penali ulteriori in contrasto con le precedenti comunicazioni, con conseguente danno patrimoniale per la mancata possibilità di rinegoziare l’operazione alle stesse condizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque non autosufficiente per mancata riproduzione compiuta dell’atto di appello. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre ha rilevato la preclusione della c.d. doppia conforme, poiché la sentenza di appello aveva confermato la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto. È stato inoltre dichiarato tardivo e quindi inammissibile il controricorso depositato oltre il termine dell’art. 370 c.p.c. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    l’appello deve contenere motivi specifici, ma nel caso concreto la censura non si confrontava con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione d’appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la ricorrente lo invocava per dedurre violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con la ratio e difetto di autosufficienza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non consente più la censura di insufficienza della motivazione; è ammesso solo l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato, in combinazione con l’art. 360 c.p.c., per la preclusione del ricorso per cassazione sul vizio motivazionale in caso di doppia conforme.

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso depositato oltre il termine è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà luogo all’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    invocati dalla ricorrente per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei rapporti concessori e nella fase esecutiva.

  • art. 1337 c.c.

    invocato per sostenere una responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione nella fase precedente al subentro.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato in via subordinata per il risarcimento del danno da fatto illecito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su una pluralità di rationes autonome, è inammissibile il motivo che non aggredisca tutte le basi argomentative decisive.
  • Il motivo per cassazione deve essere autosufficiente: quando si denuncia un error in procedendo o la violazione dell’art. 342 c.p.c., occorre riprodurre in modo compiuto il contenuto dell’atto di appello o della censura rilevante, così da consentire il controllo della specificità.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito; è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non già l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione nei termini previgenti.
  • La ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituite, in cassazione, da una diversa lettura proposta dalla parte ricorrente.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente precluso quando l’appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto.
  • Il controricorso depositato oltre il termine dell’art. 370 c.p.c. è inammissibile e non può essere esaminato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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