Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22638/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal percorso lavorativo di un dipendente di una società controllata dall'ente pubblico, poi transitato prima alle dipendenze dell'ente e successivamente nei ruoli speciali del personale di protezione civile con inquadramento pari a quello già posseduto. Il lavoratore aveva in precedenza ottenuto, in sede fallimentare, l'ammissione allo stato passivo per differenze retributive dovute allo svolgimento di mansioni superiori presso il precedente datore di lavoro; successivamente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Presidenza del Consiglio per differenze retributive riferite al periodo successivo al passaggio alla Protezione civile, assumendo il diritto a un inquadramento superiore. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione della Presidenza, ritenendo ostativa la sentenza del TAR Lazio passata in giudicato e non opponibile la decisione fallimentare; la Corte d'appello aveva invece accolto l'appello del lavoratore, ritenendo prevalente il giudicato formatosi sulla decisione del Tribunale fallimentare e dichiarando inammissibili le difese dell'amministrazione non riproposte con appello incidentale. In Cassazione la Presidenza ha censurato: (1) la configurabilità di un conflitto tra giudicati, sostenendo che la decisione in sede di stato passivo ha efficacia solo endofallimentare e non può fare stato all'esterno, e che comunque non aveva accertato un diritto al superiore inquadramento, oltre a porsi in contrasto con il divieto di attribuire mansioni/inquadramenti superiori ex art. 52 d.lgs. 165/2001; (2) l'erronea preclusione processuale, poiché la parte pienamente vittoriosa in primo grado non era tenuta ad appello incidentale ma solo alla riproposizione delle eccezioni. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha dedotto che la Corte d'appello avrebbe male qualificato la domanda, trascurando che egli aveva chiesto anche differenze retributive per mansioni superiori di fatto, e avrebbe omesso l'esame di vari fatti e deduzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della Presidenza del Consiglio e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha affermato che la decisione resa in sede di opposizione allo stato passivo produce effetti solo ai fini del concorso e non spiega efficacia di giudicato esterno, sicché non può porsi un conflitto di giudicati con la sentenza del TAR. Ha inoltre ribadito che la parte totalmente vittoriosa in primo grado, se il soccombente propone appello, non deve necessariamente proporre appello incidentale per far valere questioni assorbite o respinte, ma è sufficiente la loro riproposizione espressa. Il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché i vizi dedotti ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguardavano argomentazioni difensive e non fatti storici, mentre le ulteriori censure ex art. 360 n. 3 c.p.c. non colpivano una autonoma ratio decidendi.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la possibilità di riconoscere un superiore inquadramento in contrasto con il sistema delle mansioni e dell'inquadramento del lavoro subordinato.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per censurare l'erronea attribuzione di efficacia di giudicato esterno a una decisione priva di tale portata.

  • art. 96, comma 5, r.d. n. 267/1942

    La decisione in sede di opposizione allo stato passivo produce effetti soltanto ai fini del concorso, con giudicato endofallimentare non opponibile all'esterno.

  • art. 52, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come norma che preclude il riconoscimento del superiore inquadramento nei termini prospettati; la Corte osserva che il relativo profilo poteva essere riesaminato proprio perché la sentenza fallimentare non aveva efficacia piena di giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato sia con riguardo al giudicato formale sia alla necessità di corretta deduzione delle preclusioni processuali.

  • art. 346 c.p.c.

    La parte pienamente vittoriosa in primo grado non è tenuta ad appello incidentale sulle questioni assorbite o respinte, ma deve solo riproporle espressamente per evitarne la rinuncia implicita.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alle modalità di proposizione dell'appello incidentale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge utilizzata per le censure di diritto del ricorso principale e incidentale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per la violazione di norme processuali relative alle preclusioni e al giudicato.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio per omesso esame riguarda fatti storici decisivi e non semplici deduzioni o argomentazioni difensive.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al dedotto omesso esame delle domande e deduzioni svolte in appello.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso incidentale, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La sentenza resa all'esito dell'opposizione allo stato passivo produce efficacia soltanto endofallimentare: fa stato nel concorso, ma non ha portata di giudicato esterno nei rapporti tra le parti fuori dalla procedura.
  • Non può configurarsi un conflitto tra giudicati quando la prima decisione invocata come contrastante provenga da una sede dotata di efficacia limitata al procedimento concorsuale e quindi non idonea a fare stato all'esterno.
  • La parte pienamente vittoriosa in primo grado, se il soccombente propone appello, non ha l'onere di proporre appello incidentale per le questioni assorbite o respinte; deve però riproporle espressamente in appello, altrimenti opera la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici, precisi e decisivi, non mere argomentazioni difensive, deduzioni giuridiche o ripetizioni di tesi processuali.
  • Una censura è inammissibile quando non colpisce una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ma soltanto un'affermazione non decisiva rispetto alla soluzione effettivamente adottata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.