Sentenza del 01/09/2022 n. 25796 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha recuperato l'IVA per l'anno 2009 sulle prestazioni di servizi rese ai bambini e su operazioni non regolarizzate relative a fatture emesse dalla cooperativa S.e.l. (servizi di accoglienza, reception plurilingue, informazioni, assistenza alla visita, controllo accessi nei giorni festivi), ritenute dall'Amministrazione imponibili ma dalla società esenti. Inoltre è stato recuperato, ai fini IRES e IRAP, un maggior imponibile relativo alla quota di ammortamento delle licenze acquisite nel 2006, calcolata dall'Agenzia con aliquota 6/67% invece del 20% applicato dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia (quindi ha confermato, di fatto, l'accoglimento delle ragioni della contribuente quanto alle riprese IVA: il giudice d'appello aveva ritenuto che le indicazioni dell'Agenzia confermassero l'esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n.22 del DPR 633/1972). Ha invece accolto il ricorso incidentale della società con riferimento alla ripresa IRES/IRAP sull'ammortamento delle licenze, ritenendo che la Commissione regionale non avesse adeguatamente motivato il rigetto delle argomentazioni svolte in primo grado; la sentenza è stata cassata quanto a questo profilo e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione. Spese rinviate per il profilo accolto.
Norme richiamate
DPR n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 22
"le prestazioni inerenti alla visita a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili"
Il giudice d'appello ha interpretato la norma in senso estensivo, ritenendo che l'esenzione IVA copra anche prestazioni accessorie inerenti alla visita (es. audioguide, accompagnatori), e le indicazioni dell'Agenzia hanno creato legittimo affidamento sulla qualificazione come esenti.
L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 10
Invocata dall'Agenzia dall'altra parte e dal giudice d'appello in relazione al principio del legittimo affidamento; la Corte ha osservato che il principio può operare con riferimento alle sanzioni quando vi è affidamento fondato sulle indicazioni amministrative.
Art. 23 Cost.
Richiamato dall'Agenzia nel ricorso; il riferimento è generale a principio di legalità fiscale, ma la Corte ha ritenuto il motivo non congruente rispetto alla decisione impugnata.
Art. 53 Cost.
Richiamato dall'Agenzia con riferimento al principio di capacità contributiva; non decisivo per la cassazione, dato l'impianto della sentenza impugnata.
Richiamato in relazione all'onere della prova; l'Agenzia sosteneva che circolari interne non possano esonerare dal debito fiscale, ma la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse accertato l'effetto delle indicazioni amministrative nel creare legittimo affidamento.
Massime di principio
- Il principio del legittimo affidamento può giocare un ruolo rilevante anche in materia tributaria quando il contribuente si è affidato a indicazioni chiare dell'amministrazione; tale affidamento può incidere in particolare sulle sanzioni e, a seconda del caso, sulla qualificazione dell'operazione ai fini IVA.
- Le circolari e gli atti amministrativi, pur essendo atti interni, possono comunque fondare un legittimo affidamento se contengono indicazioni chiare e idonee a determinare la condotta del contribuente; il semplice rilievo formale della loro natura non esclude automaticamente la loro rilevanza.
- Se l'Amministrazione rinuncia al recupero di una parte dell'imposta (es. perché il terzo ha già assolto l'imposta), la materia giudiziabile si riduce e possono rimanere rilevanti solo questioni accessorie quali le sanzioni.
- In sede di gravame il giudice deve motivare specificamente: non è sufficiente richiamare e condividere le argomentazioni del grado precedente senza rispondere puntualmente alle obiezioni della parte. La mancata motivazione porta a cassazione e rinvio.
- Il ricorso in Cassazione deve essere congruente rispetto al contenuto della decisione impugnata: non è ammissibile dedurre questioni o premesse rivelatesi incompatibili con le conclusioni effettivamente adottate dal giudice di merito.
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