Cassazione Penale, Sentenza n. 36134/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato il giudizio abbreviato del GIP: la difesa ha censurato (1) la presunta errata interpretazione dell'atto di appello e la mancata estensione delle censure ai reati-fine dichiarati prescritti (art. 581 c.p.p.), sostenendo che l'impugnazione del capo relativo alla partecipazione dovesse ricomprendere anche le condotte autonome per le quali si era pronunciata la prescrizione; (2) motivazione per relationem sui capi relativi all'associazione e ai reati-fine (art. 546 c.p.p.), con omissione della disamina dei motivi specifici; (3) travisamento delle risultanze probatorie e insufficiente valutazione delle dichiarazioni del collaboratore (marito) nonché mancata distinzione tra connivenza e concorso (artt. 42, 43, 110 c.p., artt. 533, 546 c.p.p.); (4) errata valutazione e rifiuto dell'attenuante speciale di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90, in relazione al contributo dichiarativo fornito dalla ricorrente nel programma di protezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la tecnica argomentativa della corte territoriale nel richiamare le condotte dichiarate prescritte per ricostruire i fatti storici, osservando che la prescrizione estingue il reato ma non il fatto storico utile ai fini della valutazione probatoria. Ha confermato che il compendio probatorio (intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni e sequestri, dichiarazioni del collaboratore di giustizia e di altri collaboratori) dimostra la partecipazione attiva della ricorrente all'associazione e non una mera connivenza, indicandone esemplificativamente condotte quali guida dell'auto durante consegne, mantenimento di contatti, trasmissione di messaggi e ruolo di corriere in consegne. Ha altresì ritenuto corretta la valutazione negativa circa l'eventuale attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90, poiché il contributo dichiarativo non ha fornito elementi conoscitivi ulteriori e utili a interrompere l'attività complessiva del sodalizio. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74, commi 1, 2, 3 e comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La corte ha ritenuto applicabile la disciplina degli stupefacenti in senso che la partecipazione all'associazione è provata; quanto all'attenuante speciale del comma 7 occorre che il contributo conoscitivo sia effettivamente utile a interrompere l'attività del sodalizio, requisito non soddisfatto nel caso.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90
Norma richiamata relativamente all'aggravazione/figurazione penale per la condotta nella materia degli stupefacenti; usata nella rubricazione del reato contestato.
Richiamata nella censura sulla presunta errata interpretazione dell'atto di appello; la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva circa l'estensione automatica dell'impugnazione ai reati-fine prescritti.
Richiesto dalla difesa per contestare la motivazione per relationem; la Corte ha ritenuto legittima la motivazione della corte territoriale perché la difesa non aveva effettivamente censurato i singoli capi prescritti.
Riferimento alla possibilità di chiedere l'assoluzione nel merito non esercitata per i reati-fine; la mancanza di rinuncia alla causa estintiva o di richiesta di assoluzione ha influito sulla valutazione dell'appello.
Richiamate nelle censure sul piano del dolo e della partecipazione: la Corte ha ritenuto che gli elementi provati dimostrino la partecipazione consapevole e non mera connivenza.
Citati in relazione ai vizi di motivazione e alla necessità della disamina delle censure; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito sia adeguata e non affetta da iato logico-giuridico.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017 (P.G. e altri in proc. Cursale e altri, Rv. 270656)
Richiamata per il principio che, per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. 309/90, il contributo deve essere idoneo a incidere sull'attività complessiva del sodalizio e non limitarsi a informazioni su singole partite.
Massime di principio
- La prescrizione estingue l'azione penale ma non annulla i fatti storici: i fatti già accertati possono essere utilizzati per la ricostruzione probatoria rispetto ad altri capi non estinti.
- Un atto di appello che non contesta esplicitamente i singoli capi prescritti non impedisce alla corte di merito di richiamare tali fatti a fini ricostruttivi, salvo che la difesa abbia espressamente chiesto diversamente o rinunciato alla causa estintiva.
- La motivazione per relationem è ammissibile se il giudice dimostra che i motivi specifici non sono stati effettivamente proposti o che la decisione tiene conto delle censure; viceversa può costituire vizio quando omette di trattare questioni concretamente sollevate.
- Per distinguere tra mera connivenza e concorso è necessario un apprezzamento complessivo e circostanziato degli elementi di prova (intercettazioni, attività di p.g., dichiarazioni di collaboratori) che evidenzino contributi operativi e consapevoli all'attività del sodalizio.
- L'attenuante speciale per la collaborazione (art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90) richiede un contributo conoscitivo effettivamente utile a interrompere l'attività complessiva dell'associazione; la semplice conferma di fatti già noti o di circostanze che non incidono sul funzionamento del sodalizio non è sufficiente.
- Le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sulla rilevanza della collaborazione sono sindacabili in Cassazione solo se affette da vizi di motivazione o logico-giuridici evidenti.
- Se la difesa intende impugnare anche i capi dichiarati prescritti è consigliabile esprimere chiaramente nell'atto di appello la richiesta di decisione nel merito o la rinuncia alla causa estintiva per evitare limiti all'oggetto dell'impugnazione.
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