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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00591/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato distinti avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2005-2008, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili e di IVA ritenuta indebitamente detratta, in relazione a fatture relative a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte i ricorsi, confermando gli avvisi limitatamente all’IVA con sanzioni e interessi. La Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l’appello del contribuente e annullato integralmente gli avvisi, ritenendo deducibili i costi perché la merce acquistata era stata provata come esistente e ritenendo detraibile l’IVA perché la mera natura di cartiera della società emittente non bastava, senza ulteriori elementi, a dimostrare la consapevolezza del contribuente di partecipare alla frode. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 19, 21 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel riparto dell’onere della prova: una volta provata, anche per presunzioni, la natura di cartiera del fornitore apparente, spettava al contribuente dimostrare l’effettività soggettiva dell’operazione o il proprio incolpevole affidamento; inoltre, la CTR non avrebbe valorizzato gli indici sintomatici della frode indicati dall’Ufficio, quali sede fittizia della società, mancata presentazione di dichiarazioni fiscali e rapporti continuativi con l’ente ritenuto cartiera. Il contribuente ha resistito con controricorso eccependo anche l’inammissibilità del motivo, trattandosi a suo dire di richiesta di riesame del merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità e ha accolto l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, dimostrando che il soggetto emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Solo dopo tale prova spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l’incolpevole affidamento. La CTR non si è attenuta a tali principi, avendo attribuito rilievo decisivo alla regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, circostanze ritenute invece compatibili con la frode e prive di decisività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    La detraibilità dell’IVA è esclusa, in linea di principio, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, salvo prova contraria nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come norma del sistema IVA coinvolta nella verifica della corretta fatturazione delle operazioni.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato ai fini del controllo dell’imposta e del recupero dell’IVA indebitamente detratta.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce il riparto dell’onere della prova: l’Ufficio deve dimostrare, anche presuntivamente, la natura fittizia dell’operazione e la conoscenza o conoscibilità della frode; poi il contribuente deve provare la propria buona fede.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono idonee a fondare la prova della natura di cartiera del fornitore e degli indici della frode.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto per erronea sussunzione della fattispecie da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può negare la detrazione dell’IVA provando, anche per presunzioni, che il soggetto indicato in fattura non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una frode fiscale.
  • Una volta che l’Ufficio abbia fornito tale prova, spetta al contribuente dimostrare di aver agito in buona fede e di aver adottato la diligenza esigibile da un operatore accorto, così da avere un incolpevole affidamento sull’effettiva provenienza della merce o della prestazione.
  • La regolarità formale delle scritture contabili e l’esistenza di pagamenti annotati non sono, di per sé, elementi decisivi a smentire la frode, perché tali documenti possono essere agevolmente predisposti anche in presenza di operazioni fittizie.
  • In presenza di indici sintomatici gravi e concordanti della natura di cartiera del fornitore, il giudice di merito deve valutare complessivamente tali elementi e non può porre a carico dell’Amministrazione una prova ulteriore incompatibile con la struttura presuntiva dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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