Cassazione Civile, Ordinanza n. 17860/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’annualità 2010 con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi di sponsorizzazione/pubblicità sostenuti da una società in favore di un’associazione sportiva dilettantistica, ritenendoli non deducibili e, quanto all’IVA, non detraibili per genericità della documentazione, difetto di effettività e inerenza, e mancanza di data certa del contratto di sponsorizzazione. Il ricorso della società, dopo il rigetto in primo e secondo grado e una prima cassazione con rinvio limitata alla verifica della data del contratto ex art. 2704 c.c., veniva nuovamente respinto dal giudice di rinvio. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si fosse attenuto al principio di diritto perché aveva ancora considerato irrilevante il contratto privo di registrazione senza esaminare le ulteriori prove idonee a dimostrare l’anteriorità della stipulazione; 2) violazione dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente elevato la registrazione a requisito necessario per la deducibilità e per l’efficacia probatoria del contratto; 3) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, per asserita violazione del giudicato interno sulla presunzione di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione entro la soglia prevista dalla norma e sulla irrilevanza dell’antieconomicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto il primo manifestamente infondato perché il giudice di rinvio non si era limitato a rilevare la mancata registrazione, ma aveva valutato il materiale probatorio e lo aveva ritenuto inidoneo a dimostrare fatti esterni dai quali desumere la data certa del contratto, svolgendo quindi la verifica richiesta dalla precedente cassazione. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato perché la sentenza impugnata non aveva introdotto la registrazione come requisito autonomo di deducibilità, ma aveva semplicemente accertato, in fatto, la mancata prova dell’effettiva stipulazione del contratto e del sostenimento dei costi; la doglianza, quindi, censurava in realtà la valutazione probatoria di merito. Ha reputato il terzo motivo manifestamente infondato perché non vi era alcun giudicato interno favorevole alla società: la sentenza precedente aveva rigettato integralmente l’appello e le affermazioni sulla presunzione di cui all’art. 90, comma 8, restavano subordinate alla mancanza di prova dei presupposti fattuali. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge sostanziale; la Corte rileva che la doglianza, in realtà, investiva la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato per prospettare nullità della sentenza o del procedimento; la Corte esclude che vi sia stata violazione del principio di diritto o del giudicato.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, ma la verifica va compiuta alla luce del decisum e dei limiti del rinvio; nella specie il giudice del rinvio vi si è attenuto.
la data del contratto può essere desunta, oltre che dalla registrazione, anche da altri fatti idonei a stabilire con certezza l’anteriorità della stipulazione; il giudice di rinvio ha accertato che tali fatti non erano stati provati.
art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002
la presunzione legale di inerenza/deducibilità opera al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma, senza requisiti ulteriori; tuttavia resta necessario provare in concreto i fatti costitutivi della deduzione.
invocato in tema di giudicato; la Corte esclude la formazione di un giudicato interno favorevole sulla presunzione di deducibilità.
richiamato per sostenere l’esistenza di un giudicato interno, escluso dalla Corte.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
richiamato insieme alle norme sul giudicato interno; la Corte ritiene che non vi fosse alcun capo autonomamente favorevole passato in giudicato.
la Corte lo applica per la condanna della ricorrente a una somma aggiuntiva, ritenendo il ricorso definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e quindi sussistente una responsabilità aggravata.
la proposta di definizione conforme alla decisione finale consente l’applicazione della disciplina dissuasiva collegata alla responsabilità aggravata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
è applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
è richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma la sua conformità va valutata rispetto al contenuto effettivo della decisione rescindente: non è violato l’art. 384 c.p.c. se il giudice compie la verifica istruita richiesta e, con motivazione congrua, esclude che gli elementi prodotti bastino a fondare la tesi della parte.
- Quando una norma prevede una presunzione legale di inerenza o deducibilità, la parte che invoca il beneficio deve comunque dimostrare i presupposti fattuali richiesti dalla disposizione; la presunzione non elimina l’onere di provare l’effettiva sussistenza del rapporto o della spesa su cui essa si fonda.
- La mancata registrazione di un contratto non costituisce, di per sé, un requisito ulteriore di validità o deducibilità se la norma sostanziale non lo prevede; può però rilevare come indizio, nel complessivo apprezzamento probatorio, ai fini della dimostrazione della data certa o dell’effettiva stipulazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: se il motivo mira in sostanza a sostituire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, esso è inammissibile o comunque infondato.
- Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della decisione favorevoli alla parte e non su mere affermazioni di motivazione che restino subordinate alla soluzione sfavorevole della controversia; se la pronuncia ha respinto integralmente l’appello, non può dirsi stabilizzata una statuizione favorevole isolata in motivazione.
- La decisione di rigetto del ricorso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può giustificare la condanna della parte ricorrente a una somma aggiuntiva per responsabilità aggravata, oltre alle spese e all’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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