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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19746/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, condannati in appello all'esito di giudizio abbreviato per il reato di detenzione/coltivazione di stupefacenti in concorso, hanno proposto ricorsi identici denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, censuravano la sentenza di merito nella parte in cui aveva escluso la configurabilità della fattispecie di lieve entità, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta nell'ipotesi meno grave. La Corte di cassazione rileva che le doglianze si risolvono in contestazioni di fatto, volte a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa lettura del compendio probatorio, senza specifica evidenziazione di travisamenti decisivi; la sentenza impugnata aveva invece già motivato in modo puntuale l'esclusione della lieve entità valorizzando il numero delle piante coltivate, la capacità produttiva desumibile dall'accertamento tecnico, il fatto che al sequestro fosse in corso il fisiologico processo vegetativo e la disponibilità di strumenti non rudimentali per la coltivazione e il confezionamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che le censure fossero meramente fattuali e non consentite in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato con motivazione congrua dai giudici di merito. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili.

Norme richiamate

  • artt. 110 c.p.

    richiamo al concorso di persone nel reato, posto a base dell'imputazione contestata ai ricorrenti

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, esclusa dai giudici di merito e confermata implicitamente dalla Corte di cassazione nel dichiarare inammissibili i ricorsi

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    testo normativo in materia di stupefacenti cui appartiene la fattispecie contestata

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicita di riferimento per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in una mera rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione puntuale e coerente sugli indici fattuali rilevanti per escludere la lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, il ricorso che non individui specifici travisamenti probatori non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Ai fini della qualificazione del fatto ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, possono assumere rilievo la quantità e la modalità della coltivazione, la potenzialità produttiva desumibile da accertamenti tecnici, lo stato vegetativo delle piante e l'organizzazione dei mezzi impiegati, ove tali elementi esprimano una condotta non lieve.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

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