Cassazione Civile, Ordinanza n. 21228/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
Due soggetti che avevano convenuto in giudizio la banca titolare del rapporto di conto corrente chiedevano la rideterminazione del saldo debitore, assumendo che alcuni versamenti effettuati tramite assegni per complessivi euro 8.484,00 non fossero stati contabilizzati. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, fissando il saldo debitore in euro 11.765,31; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo da un lato tardiva la specificazione della domanda relativa ai versamenti effettuata solo con memoria ex art. 184 c.p.c., e dall'altro mancante la prova dell'effettivo versamento degli assegni sul conto. In cassazione i ricorrenti denunciano, con il primo motivo, violazione degli artt. 163 e 164, comma 4, c.p.c., sostenendo che la domanda era stata proposta in modo chiaro, preciso e circostanziato e poi specificata in istruttoria con indicazione dei titoli e produzione degli assegni girati alla banca e delle distinte di cessione del credito; con il secondo motivo deducono violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo di avere fornito prova dei versamenti documentali.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene fondata la ratio decidendi della corte territoriale relativa alla tardività della precisazione della domanda: nel sistema delle preclusioni processuali, le allegazioni di parte non possono essere modificate dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo il termine concesso ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., potendo in seguito essere soltanto svolte istanze istruttorie per provare i fatti già allegati. Conseguentemente è corretta la valutazione di tardività della specificazione avvenuta con memoria ex art. 184 c.p.c. Quanto alla censura sulla prova, la Corte la dichiara inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma e indipendente; il mancato superamento di una di esse rende improcedibili/inammissibili le doglianze sull'altra, poiché non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione. Le spese seguono la soccombenza e viene disposto anche l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo come parametro della dedotta violazione relativa alla chiarezza e specificità della domanda introduttiva.
Richiamato solo come parametro della dedotta invalidità/insufficienza dell'atto di citazione; non è accolto il motivo fondato su tale norma.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'avvenuta prova dei versamenti; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non essendo superata l'autonoma ratio della tardività.
memoria ex art. 184 c.p.c.
La precisazione tardiva della domanda avvenuta con tale memoria è ritenuta non tempestiva.
Indica il limite temporale entro cui il thema decidendum resta modificabile; dopo la chiusura della prima udienza di trattazione non sono più ammissibili nuove allegazioni.
Oltre il termine concesso dal giudice ai sensi di questa norma non possono più essere introdotte nuove allegazioni, ma solo richieste istruttorie sui fatti già dedotti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel regime delle preclusioni processuali introdotto dalla riforma del 1990, le allegazioni di parte sul fatto costitutivo della domanda non sono modificabili dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine assegnato ex art. 183 c.p.c.; oltre tali limiti possono essere solo articolati mezzi istruttori sui fatti già tempestivamente dedotti.
- La specificazione di una domanda, quando introduca un nuovo fatto costitutivo o integri il thema decidendum, non può essere differita alla fase istruttoria né alla memoria ex art. 184 c.p.c., se ciò comporta una tardiva modifica delle allegazioni originarie.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a fondarla, la censura di legittimità diretta contro una sola di esse è inammissibile per difetto di interesse se l'altra ratio non viene efficacemente scalfita.
- In sede di ricorso per cassazione, la critica sulla violazione dell'onere della prova non può condurre alla cassazione se permane ferma una ratio decidendi autonoma che rende irrilevante il tema probatorio.
- rami":["Processo civile"],"materie":["Impugnazioni","Prove"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}】 ));}]} }}]}】`}```json}`}]}]}]()}]}]}]}]}]}]}]}]}] to=final ಲಾಗಿದೆ}】}]}]```}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]};}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] to=final შედეგად 0]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] to=final ಮೂಲಕ เติมเงินไทยฟรี ]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]} to=final ]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]} to=final )}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]} to=final ৷```json}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]} to=final ություններով]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] to=final ోళ ゙to=final 】}]}]}] to=final }]}]}]}]}]}]}]} to=final ]}]}]}]}]}]}]}]} to=final ]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}] to=final
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