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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09856/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lavoratrice, dipendente a tempo indeterminato dell'Agenzia delle entrate come funzionario di Area III, aveva ricevuto per oltre quindici anni una serie di incarichi dirigenziali a termine, in un contesto di cronica carenza di personale dirigenziale. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, tali incarichi erano cessati e la dipendente era tornata alle mansioni originarie con riduzione del trattamento economico. In giudizio ha sostenuto che i successivi incarichi dirigenziali fossero in realtà contratti di lavoro a tempo determinato illegittimamente reiterati, in violazione della direttiva 1999/70/CE, dell'accordo quadro e del d.lgs. n. 368 del 2001, nonché dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, chiedendo il risarcimento del danno da abuso del termine e del danno all'immagine. La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità della disciplina sul lavoro a termine, qualificando la vicenda come conferimento di mansioni superiori a un lavoratore già stabilmente assunto, e aveva negato il danno risarcibile. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha reiterato la tesi della natura a termine del rapporto dirigenziale e della sua abusiva reiterazione, denunciando inoltre la violazione dell'art. 2087 c.c. per non avere l'amministrazione protetto la propria immagine dalle ricadute mediatiche della vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, in continuità con precedenti arresti, che il conferimento di incarichi dirigenziali a termine ai funzionari dell'Agenzia delle entrate non determina la costituzione di un autonomo rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello previsto per soggetti esterni ai ruoli della P.A., ma si innesta su un rapporto di lavoro subordinato già esistente ed è equiparabile a una reggenza o allo svolgimento di mansioni superiori. Perciò non si applicano la disciplina nazionale ed eurounitaria sul contratto a termine né la regola sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine. Inoltre, anche a voler ipotizzare l'illegittimità degli incarichi, il danno non è in re ipsa e deve essere allegato e provato; nella specie, la ricorrente era già dipendente stabile, aveva percepito il trattamento corrispondente alle mansioni svolte e non aveva dimostrato un danno risarcibile. Quanto al danno all'immagine, la Corte ha escluso che l'art. 2087 c.c. imponesse al datore di lavoro un obbligo di protezione rispetto a campagne mediatiche promosse da soggetti terzi esterni al rapporto di lavoro, evidenziando anche la mancanza di un nesso diretto e immediato tra condotta datoriale e preteso pregiudizio. Condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/70/CE

    Non applicabile al conferimento di incarichi dirigenziali a termine a un dipendente già stabilmente assunto, perché la fattispecie non integra un rapporto di lavoro a termine in senso eurounitario.

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    Non applicabile alla vicenda, poiché non vi è precarizzazione del rapporto di lavoro sottostante, ma solo attribuzione temporanea di mansioni dirigenziali.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    La disciplina del contratto a termine non si applica agli incarichi dirigenziali conferiti a dipendenti già in servizio presso l'Agenzia delle entrate.

  • artt. 19 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001

    Gli incarichi dirigenziali a termine non costituiscono un rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello dei soggetti esterni; la tutela risarcitoria ex art. 36 non deriva automaticamente dall'illegittimità del conferimento, ma richiede allegazione e prova del danno.

  • art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001

    L'illegittima assegnazione a mansioni superiori non comporta diritto al superiore inquadramento, ma solo alla retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla dirigenza pubblica, ma non ritenuto decisivo per sovvertire la qualificazione della fattispecie.

  • art. 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate

    Il riferimento ai contratti individuali di lavoro a termine non è stato ritenuto sufficiente a configurare un rapporto dirigenziale a termine autonomo ai fini della disciplina eurounitaria.

  • art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012

    Norma dichiarata incostituzionale richiamata nel contesto della cessazione degli incarichi; la Corte ribadisce che la sua illegittimità non comporta, di per sé, un danno risarcibile senza prova del pregiudizio.

  • art. 2087 c.c.

    La norma impone un obbligo contrattuale di protezione e sicurezza, ma non una responsabilità oggettiva; richiede colpa del datore di lavoro e nesso diretto e immediato tra condotta e danno, escludendo la tutela rispetto a fatti posti in essere da terzi estranei al rapporto di lavoro.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 1374 e 1375 c.c.; non è stato ravvisato un obbligo datoriale di protezione rispetto alla vicenda mediatica esterna.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a fondare un obbligo di protezione verso aggressioni reputazionali di soggetti terzi esterni al rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di correttezza e buona fede; la Corte non vi ha rinvenuto un dovere di difesa dell'immagine del dipendente verso terzi estranei al rapporto.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    La Corte esclude la sua applicazione agevolativa perché manca la precarietà del rapporto di lavoro sottostante, essendo la ricorrente già titolare di un rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità al precedente orientamento della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge.

Massime di principio

  • Il conferimento di un incarico dirigenziale a termine a un dipendente già assunto a tempo indeterminato non integra, di regola, un autonomo rapporto di lavoro a termine soggetto alla disciplina eurounitaria e nazionale sul contratto a tempo determinato, ma si colloca nell'ambito del rapporto di impiego già esistente, con effetti assimilabili allo svolgimento di mansioni superiori o alla reggenza.
  • La mera illegittimità del conferimento o della reiterazione di incarichi temporanei non comporta automaticamente il risarcimento del danno: il pregiudizio deve essere specificamente allegato e provato, non potendo il danno presumersi in re ipsa.
  • Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, l'assegnazione illegittima a mansioni superiori non attribuisce il diritto al superiore inquadramento, ma soltanto alla retribuzione correlata alle mansioni effettivamente svolte, se non già corrisposta.
  • L'art. 2087 c.c. configura una responsabilità contrattuale del datore di lavoro che richiede colpa e nesso causale diretto e immediato tra condotta e danno; non impone un dovere generale di protezione rispetto a eventi lesivi prodotti da soggetti terzi estranei al rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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