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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18430/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di usucapione di una porzione di fabbricato rurale e terreni facenti parte di un compendio immobiliare. Un soggetto ha convenuto la zia paterna chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione immobiliare, deducendo di averla posseduta dal 1954, prima con il padre e poi, dopo la morte di questi nel 1989, in via esclusiva. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, riformando, aveva invece dichiarato maturata l'usucapione. La soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1158, 1164 e 2697 c.c., sostenendo che non fosse stata dedotta né provata l'interversio possessionis; 2) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., per l'utilizzo di un documento prodotto per la prima volta in appello senza prova dell'impossibilità di produrlo prima; 3) violazione dell'art. 216 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte valorizzato un documento disconosciuto senza verificazione; 4) nullità processuale per travisamento dell'interrogatorio formale della convenuta, ritenuto confessoriamente favorevole all'attore; 5) omesso esame di fatti e documenti decisivi, che avrebbero dimostrato l'assenza di un possesso utile all'usucapione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza sull'interversio possessionis fosse infondata perché il tema era estraneo alla fattispecie, trattandosi di allegazione di possesso ultraventennale e non di mutamento da detenzione a possesso; ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo perché miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove, non una violazione dell'art. 115 c.p.c.; ha respinto il quarto motivo, escludendo il travisamento e valorizzando la lettura del quadro istruttorio compiuta dal giudice di merito; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché diretto a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze probatorie. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accertato l'intervenuta usucapione della porzione di masseria in favore dell'attore. Ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo, il terzo e il quinto, e infondato il quarto. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso della soccombente e l'ha condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente, dando inoltre atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    È richiamato come norma sull'usucapione ventennale; la Corte conferma che il possesso ultraventennale, se provato, consente l'acquisto della proprietà.

  • art. 1164 c.c.

    È evocato nel motivo di ricorso, ma la Corte osserva che il tema dell'interversio possessionis era estraneo alla controversia perché non era stato allegato un mutamento da detenzione a possesso.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato con riferimento all'onere della prova del possesso utile all'usucapione; la Corte ritiene che tale onere sia stato assolto sulla base del complessivo quadro istruttorio.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    È richiamato per contestare la produzione di un documento in appello; la Corte però non accoglie la censura perché in concreto essa mirava a un riesame del materiale probatorio.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di tale norma è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non è invece censurabile ex art. 115 la diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 216 c.p.c.

    È richiamato per il documento disconosciuto; la Corte non ravvisa errori rilevanti nella valutazione del documento nel complesso del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    È il parametro di censura per i motivi di violazione di legge dedotti nei primi tre motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare una pretesa nullità processuale per travisamento della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    È il parametro invocato per l'omesso esame di fatti e documenti decisivi; la Corte lo reputa inammissibile perché sollecita un nuovo esame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di usucapione, se il fatto costitutivo allegato è il possesso ultraventennale del bene, la questione dell'interversio possessionis è irrilevante quando non sia stato dedotto un originario rapporto di detenzione da trasformare in possesso.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri consentiti; non è invece ammissibile invocarla per contestare la diversa forza persuasiva attribuita dal giudice a prove ritualmente acquisite.
  • Il disconoscimento di un documento non impone, da solo, l'accoglimento del motivo di ricorso se il giudice di merito ha fondato la decisione su un complessivo quadro istruttorio coerente e non illogico; la verifica in cassazione non può tradursi in un nuovo giudizio sul merito delle prove.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito, quando la censura miri in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Ai fini dell'usucapione, la prova del possesso utile può essere desunta anche da una pluralità di elementi convergenti, compresi atti negoziali, documenti amministrativi, dichiarazioni delle parti e deposizioni testimoniali, purché il ragionamento decisorio sia logicamente coerente.

Come è indicizzato

MateriePossessoUsucapioneProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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