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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25909/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

Un tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo nei confronti di alcuni soggetti, quali garanti di una società, per il pagamento di una rilevante somma derivante da un atto di ricognizione del debito, consenso a frazionamento di finanziamento e restrizione ipotecaria stipulato con la banca originaria poi incorporata. Gli ingiunti proponevano opposizione, ma il tribunale la respingeva; la corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione i ricorrenti articolavano sei motivi, con plurime censure nel primo: contestavano la legittimazione della cessionaria del credito e la validità della sua procura/mandato in relazione all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB; deducevano la nullità di fideiussioni ricollegate allo schema ABI e al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005; lamentavano inoltre la nullità del tasso Euribor per asserita manipolazione anticoncorrenziale, nonché il mancato rilievo di una c.t.u. contabile. La Corte di cassazione, però, non è entrata nel merito dei motivi, perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile: i ricorrenti avevano affermato che la sentenza d'appello era stata notificata, ma avevano depositato la relativa relata oltre il termine perentorio dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha ritenuto che tale omissione impedisse il controllo sulla tempestività dell'impugnazione, e ha escluso che potessero operare eccezioni fondate sulla mera disponibilità del documento o sulla mancata contestazione dei resistenti. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché i ricorrenti, pur avendo allegato la notificazione della sentenza impugnata, hanno depositato la relata di notificazione della sentenza stessa oltre il termine previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La decisione ribadisce che, quando il ricorrente afferma che la sentenza è stata notificata, l'onere di depositare tempestivamente la relata è imposto a pena di improcedibilità, in applicazione del principio di autoresponsabilità e per consentire il controllo officioso sulla tempestività dell'impugnazione. La Corte ha inoltre confermato la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese in favore di ciascun controricorrente, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il ricorrente che deduce la notificazione della sentenza impugnata deve depositare, entro il termine perentorio, anche la relata di notificazione; la sua tardiva produzione comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    Non consente di sanare la tardiva produzione della relata di notificazione oltre il termine perentorio dell'art. 369 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta di decisione anticipata legittima la conferma delle conseguenze processuali previste, inclusa la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta integra un'ipotesi normativa di abuso del processo e giustifica la condanna della parte istante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione del giudizio con esito sfavorevole al ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come base del principio di autoresponsabilità e del riparto dell'onere della prova sul fatto processuale allegato dal ricorrente.

  • art. 106 TUB

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla legittimazione e all'operatività del servicer/cessionario; la Corte non ha esaminato il merito per improcedibilità.

  • art. 58 TUB

    Richiamato nei motivi di ricorso sulla cessione del credito; non esaminato nel merito per improcedibilità.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla nullità di pattuizioni e alla legittimazione del cessionario; non esaminato nel merito per improcedibilità.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità; la Corte non ha affrontato il merito del motivo.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso; non oggetto di scrutinio di merito per l'improcedibilità.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato in tema di cessione del credito; non esaminato nel merito.

  • art. 2, legge n. 287 del 1990

    Richiamato in relazione all'asserita intesa anticoncorrenziale sulle fideiussioni; non esaminato nel merito.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nei motivi in tema di concorrenza; non esaminato nel merito.

  • art. 101 Trattato UE

    Richiamato nei motivi in tema di intesa anticoncorrenziale; non esaminato nel merito.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato nei motivi concernenti le fideiussioni; non esaminato nel merito.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla nullità del tasso Euribor per indeterminatezza/illecito; non esaminato nel merito.

  • art. 117 TUB

    Richiamato nei motivi sulla validità della clausola di interesse; non esaminato nel merito.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla determinazione degli interessi; non esaminato nel merito.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla motivazione della sentenza impugnata; non esaminato nel merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla motivazione; non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare nel termine perentorio anche la relata di notificazione, perché tale allegazione lo assoggetta all'onere di provare il fatto processuale dedotto.
  • La tardiva produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non essendo sanabile con il successivo deposito ex art. 372 c.p.c.
  • La sanzione dell'improcedibilità è funzionale al controllo officioso della tempestività dell'impugnazione e alla verifica del formarsi del giudicato, e può essere rilevata d'ufficio anche senza preventiva interlocuzione sul punto.
  • La mera disponibilità della relata nel fascicolo d'ufficio o il mancato rilievo della controparte non eliminano l'improcedibilità quando il ricorrente non ha adempiuto tempestivamente al proprio onere di deposito.
  • Le eccezioni giurisprudenziali al rigore dell'art. 369 c.p.c. operano solo in ipotesi specifiche, come l'acquisizione tempestiva del documento per iniziativa della controparte o la sua presenza nel fascicolo trasmesso al giudice nei casi previsti, e non sono estensibili oltre i loro presupposti.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
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SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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