Cassazione Penale, Sentenza n. 29870/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata in favore di Patrizio Giuseppe Aiello, per essere la pena residua complessiva superiore ai quattro anni. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 47 e 73 (Ord. pen.) sostenendo che il provvedimento di cumulo sopravvenuto rispetto alla domanda di affidamento doveva essere "sciolto" e che, pertanto, l'ordinanza andava annullata.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sul primo profilo il giudice ha ritenuto che il ricorrente non abbia spiegato in che modo lo scioglimento del cumulo avrebbe inciso sulla situazione sostanziale rispetto alla pena complessiva ancora da espiare (superiore ai quattro anni). Sul secondo profilo la Corte ha affermato che il cumulo non può essere sciolto quando il provvedimento che lo dispone è sopravvenuto rispetto alla domanda di misura alternativa, richiamando il principio di unità dell'esecuzione della pena (art. 73). La Corte ha inoltre richiamato la previsione normativa (art. 51-ter) che disciplina il caso in cui un nuovo provvedimento esecutivo sopravvenga nel corso di una misura alternativa: il magistrato di sorveglianza valuta, tenuto conto del cumulo, se permangono le condizioni per la prosecuzione della misura o ne dispone la cessazione. Conseguentemente, anche se l'affidamento fosse stato concesso, avrebbe dovuto essere revocato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di riferimento per la verifica delle condizioni per la concessione delle misure alternative (in particolare il riferimento al limite della pena residua). La Corte rimanda alla necessità che permangano le condizioni di cui all'art. 47, comma 1, per la prosecuzione della misura alternativa.
Richiamato per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione della pena: il cumulo delle pene contribuisce alla determinazione della pena complessiva da espiare e, se il provvedimento di cumulo sopravviene, non può essere semplicemente "sciolto" rispetto a una domanda già proposta.
art. 51-ter
se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui all'art. 47, comma 1 [...] in caso contrario, ne dispone la cessazione
Regola la procedura quando un nuovo provvedimento esecutivo sopravvenga durante l'efficacia di una misura alternativa: il magistrato di sorveglianza valuta la persistenza delle condizioni per la misura tenendo conto del cumulo e, in caso negativo, dispone la cessazione della misura.
Norma invocata per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La verifica dell'ammissibilità di una istanza di affidamento in prova deve considerare la pena residua complessiva al momento della decisione: il cumulo sopravvenuto è rilevante e non può essere automaticamente "sciolto" se intervenuto dopo la domanda.
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso che impugna un diniego per superamento del limite dei quattro anni, il ricorrente deve spiegare concretamente e provare come e perché l'eventuale esclusione del cumulo inciderebbe sulla determinazione della pena residua in modo da rientrare nei limiti richiesti.
- Il principio di unità dell'esecuzione (richiamato ex art. 73) impone che, quando sopravvengono nuove cause esecutive, queste siano considerate nell'ambito dell'esecuzione unica della pena; se una misura alternativa è già in corso, il magistrato di sorveglianza può valutarne la prosecuzione o disporne la cessazione secondo quanto previsto da art. 51-ter.
- È rischioso proporre ricorsi generici: argomentazioni vaghe o non supportate portano all'inammissibilità e possono comportare condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- Nel formulare richieste riguardanti il cumulo delle pene è opportuno documentare tempestivamente l'interesse e fornire elementi giuridici e di fatto specifici (calcolo della pena residua senza il cumulo, eventuali vizi del provvedimento di cumulo) per evitare che il giudice ritenga la censura inidonea a incidere sull'esito della domanda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →