Cassazione Civile, Ordinanza n. 37761/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per accise sugli alcolici relative all’anno d’imposta 2007, emesso perché ritenuto irregolare lo svincolo della merce asseritamente esportata in Russia senza prova dell’effettiva uscita dal territorio dell’Unione europea. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ritenendo provata l’esportazione nonostante la mancata produzione del terzo esemplare del DAA (DAA 3), sulla base di documentazione alternativa prodotta dalla contribuente. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1995, dell’art. 3 del d.m. n. 210 del 1996 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, in assenza del DAA 3, la prova dell’uscita della merce dal territorio UE dovesse essere rigorosa, ufficiale e non sostituibile con meri documenti privati, e che la CTR avesse errato nel ritenere raggiunta tale prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, pur gravando sul contribuente l’onere di provare in altro modo l’avvenuta esportazione quando manchi il DAA 3, nel caso concreto la società aveva tempestivamente comunicato lo smarrimento del documento e aveva prodotto documentazione alternativa idonea, tra cui un certificato di esportazione ai fini IVA e una copia del DAA con annotazioni e codici apposti dalla dogana di Amburgo attestanti l’uscita della merce dall’Unione europea. La valutazione di merito della CTR, che ha ritenuto tale documentazione sufficiente a provare la fuoriuscita della merce, non è stata scalfita, anche perché l’Agenzia non ha trascritto né allegato i documenti reputati inidonei. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Disciplina richiamata dall’Agenzia per sostenere che, in tema di accise, la prova dell’uscita della merce dal territorio unionale debba essere rigorosa e conforme alle forme previste dalla normativa di settore.
art. 3 d.m. 25 marzo 1996, n. 210
Norma richiamata quale fonte regolamentare degli obblighi documentali e di circolazione dei beni sottoposti ad accisa, nella logica della prova dell’esportazione.
Richiamato per affermare che, in mancanza del DAA 3, grava sul contribuente l’onere di dimostrare con prova rigorosa l’effettiva esportazione della merce.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di accise, quando manchi il documento previsto per attestare la regolare uscita della merce, il contribuente conserva l’onere di provare aliunde l’effettiva esportazione.
- La prova sostitutiva dell’esportazione, nei regimi sospensivi delle accise, deve essere rigorosa e provenire da fonti ufficiali, non essendo sufficiente un mero atto privato.
- Il giudice di merito può ritenere idonea una documentazione alternativa che rechi attestazioni doganali ufficiali e consenta di dimostrare in modo affidabile l’uscita della merce dal territorio dell’Unione.
- In sede di legittimità, la censura sulla sufficienza della prova incontra il limite della valutazione di merito, che non può essere efficacemente contestata senza riportare o allegare i documenti decisivi su cui il giudice di merito ha fondato la decisione.
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