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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02363/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (motociclista)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto il 2 maggio 2015 a Riccione, in prossimità di una rotatoria sulla strada statale n. 16. Il conducente di un motociclo agiva per il risarcimento dei danni materiali e delle lesioni personali contro il conducente di una bicicletta, assumendo che quest'ultimo avesse attraversato la carreggiata in corrispondenza di un attraversamento pedonale restando in sella e senza concedere la precedenza, così immettendosi nel flusso della circolazione. I giudici di merito avevano invece rigettato la domanda, attribuendo l'intera responsabilità al motociclista per non aver adeguato velocità e prudenza in prossimità dell'attraversamento pedonale. In cassazione il ricorrente deduceva, con tre motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 154 e 182 cod. strada e dell'art. 377 reg. esec. cod. strada: sosteneva che il giudice di merito avesse errato nella ricostruzione della dinamica del sinistro e avesse escluso indebitamente il concorso colposo del ciclista; affermava inoltre che il ciclista, attraversando le strisce pedonali in sella, avrebbe violato un obbligo normativo di condurre a mano il velocipede, con conseguente irrilevanza della tesi della sua equiparazione al pedone e, quindi, della pretesa precedenza a lui riconosciuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie riservati al giudice di merito; ha accolto il secondo motivo, ritenendo corretta la doglianza sulla falsa applicazione delle norme del codice della strada e del regolamento di esecuzione; ha assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, affinché decida nel merito e provveda anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato il principio per cui il ciclista che impegni un attraversamento pedonale deve condurre il velocipede a mano, salvo che l'attraversamento sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile; anche in tale ipotesi, deve comunque scendere dalla bicicletta quando le condizioni della circolazione rendano l'andatura di intralcio o pericolo per i pedoni.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 154, commi 1 e 3, cod. strada

    È richiamato dal ricorrente come disciplina delle manovre di immissione nel flusso della circolazione e dell'obbligo di dare precedenza ai veicoli in marcia normale.

  • art. 182, comma 4, cod. strada

    La Corte lo interpreta nel senso che non consente in via generale di attraversare sulle strisce pedonali restando in sella; il ciclista deve condurre il velocipede a mano quando impegna un attraversamento pedonale, salvo l'eccezione dei percorsi promiscui e fermo restando l'obbligo di scendere se la circolazione lo richiede.

  • art. 377, commi 2 e 7, reg. esec. cod. strada

    La disposizione regolamentare viene letta in coerenza con il codice della strada, come conferma dell'obbligo di attraversare a mano in presenza di carreggiate o situazioni che richiedano particolare cautela, non già come base per un attraversamento in sella sulle strisce pedonali in via ordinaria.

  • art. 3, comma 1, nn. 2, 3, 33 e 36, cod. strada

    Le definizioni di area pedonale, attraversamento pedonale, marciapiede e passaggio pedonale mostrano che tali spazi sono destinati al transito esclusivo dei pedoni, con conseguente incompatibilità del transito in sella del velocipede su tali aree.

  • art. 47, comma 1, lett. c), cod. strada

    Serve a qualificare il velocipede come veicolo, non come pedone.

  • art. 41, comma 15, cod. strada

    È richiamato nel ragionamento sistematico del Ministero e della Corte come parametro per i casi di attraversamento pedonale situato allo sbocco di percorso promiscuo semaforizzato.

  • art. 41, comma 5, cod. strada

    È richiamato per la disciplina del comportamento dei pedoni ai semafori, cui il ciclista deve conformarsi nel caso di attraversamento pedonale posto allo sbocco di percorso promiscuo.

  • art. 2054, comma 2, c.c.

    La Corte richiama la presunzione di pari responsabilità dei conducenti e osserva che la sua esclusione presuppone una corretta individuazione delle condotte causalmente rilevanti.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È indicato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente per la natura della causa.

Massime di principio

  • Il vizio di violazione di legge non può essere trasformato in una censura sull'accertamento del fatto o sulla valutazione delle prove, che resta riservato al giudice di merito.
  • Quando si interpreta una norma della circolazione stradale, il dato letterale va coordinato con il sistema complessivo del codice: le aree destinate esclusivamente ai pedoni non possono essere percorse in sella dal ciclista, salvo diversa previsione espressa o ricavabile dal sistema.
  • Il ciclista che attraversi un passaggio pedonale deve, di regola, condurre il velocipede a mano; l'attraversamento in sella è ammissibile solo nelle ipotesi eccezionali in cui il passaggio pedonale sia collocato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile.
  • Anche nelle ipotesi in cui sia consentito l'attraversamento in sella in contesto promiscuo, permane l'obbligo di scendere dalla bicicletta se le condizioni concrete della circolazione rendono il transito di intralcio o pericolo per i pedoni.
  • Ai fini dell'accertamento della responsabilità nei sinistri stradali, l'esclusione del concorso colposo richiede che la condotta ritenuta esclusiva sia realmente causalmente assorbente, e non semplicemente ritenuta tale per una erronea assimilazione giuridica di comportamenti diversi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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