Sentenza del 27/02/2015 n. 4057 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Determinazione - Contributi erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale - Inclusione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 110/19/2008, depositata il 3 dicembre 2008, che aveva confermato il rigetto della domanda di rimborso dell’IRAP versata per il 1999. La contribuente sosteneva, con un unico motivo di ricorso per cassazione, che non dovesse essere inclusa nella base imponibile la quota dei contributi regionali ricevuti per ripianare i disavanzi di esercizio correlata a costi indeducibili, in particolare alle spese per il personale; denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 11-bis del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 3, comma 2-quinquies, del D.L. n. 209/2002, come modificato dalla L. n. 289/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. I contributi per il ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale concorrono alla base imponibile IRAP anche per periodi anteriori al 31 dicembre 2002, benché esclusi dalle imposte sui redditi. L’esclusione è possibile soltanto se la legge istitutiva del contributo prevede specificamente che esso sia destinato a coprire componenti negativi non deducibili; non bastano né la dichiarazione dell’impresa circa l’uso delle somme né una correlazione ricavata indirettamente confrontando contributi e costi. La Corte ha condannato la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 9.000 euro per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. La decisione impugnata era stata emessa dalla CTR della Sicilia, che aveva confermato il rigetto del ricorso in primo grado.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446/1997, art. 11, comma 3
Se ne deve dedurre che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge - pur se corrisposti in epoca anteriore al 31.12.02 - non concorrano alla base imponibile ai fini IRAP, esclusivamente nel caso in cui essi siano correlati a componenti negativi non ammessi a deduzione, viene ad escludere l'imponibilità di tali voci attive, nella sola ipotesi in cui vi sia una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile.
L’esclusione dei contributi dalla base imponibile IRAP richiede una specifica previsione legislativa che li colleghi a componenti negativi non deducibili. La regola vale anche per contributi erogati prima del 31 dicembre 2002.
L. n. 289/2002, art. 5, comma 3
Anche per quanto concerne gli anni precedenti il 2003, la L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, ha fornito un'interpretazione autentica del disposto della L. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 506 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b)), nel senso che sono soggetti ad IRAP pure i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, fatte salve diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni speciali in materia.
Per i periodi anteriori al 2003, i contributi esclusi dalle imposte sui redditi restano assoggettati a IRAP, salvo che una legge istitutiva o una norma speciale disponga diversamente.
D.L. n. 209/2002, art. 3, comma 2-quinquies, introdotto dalla L. n. 265/2002
Per quanto concerne tale ultima imposta, infatti, detti contributi - in forza del disposto del D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, introdotto dalla Legge di conversione n. 265 del 2002 - a decorrere dall'1.1.03, sono inclusi nella base imponibile a fini dell'IRAP, sebbene non assoggettati alle imposte sui redditi.
Dal 1° gennaio 2003 i contributi considerati dalla disposizione sono inclusi nella base imponibile IRAP anche se non assoggettati alle imposte sui redditi.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 11-bis
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha sviluppato un’autonoma interpretazione: ha deciso sulla base delle regole relative ai contributi e alla loro specifica correlazione legislativa con componenti negativi indeducibili.
D.L. n. 833/1986, art. 3, comma 1, n. 3, convertito in L. n. 18/1987
E' vero, infatti, che i contributi erogati, dapprima dallo Stato, poi dalle Regioni (queste ultime mediante un apposito Fondo destinato ai trasporti, costituito con il D.Lgs. n. 422 del 1997 ), a ripiano dei disavanzi di esercizio degli enti e delle aziende di trasporto pubblico locale, non costituiscono, ai fini IRPEG, componenti positivi del reddito e quindi sono sottratti ad imposizione diretta, ai sensi del D.L. n. 833 del 1986, art. 3, comma 1, n. 3), convertito in L. n. 18 del 1987
I contributi per ripianare i disavanzi degli enti e delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi del reddito ai fini IRPEG. Tale esclusione dalle imposte dirette non comporta, però, di per sé, l’esclusione dalla base imponibile IRAP.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
La norma individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dalla ricorrente; il ricorso è stato esaminato nel merito e rigettato.
Massime di principio
- La non imponibilità di un contributo ai fini delle imposte sui redditi non implica automaticamente la sua esclusione dalla base imponibile IRAP: occorre verificare la disciplina propria dell’IRAP.
- Per escludere dall’IRAP un contributo destinato a coprire costi indeducibili, serve una disposizione legislativa specifica che vincoli il contributo, anche solo in parte, a quei costi.
- Non sono sufficienti la dichiarazione del contribuente o dell’ente erogatore circa l’impiego delle somme, né una correlazione indiretta desunta da proporzioni tra contributi ricevuti e costi sostenuti.
- Il principio affermato si applica anche ai contributi per ripianare i disavanzi del trasporto pubblico locale relativi a periodi anteriori al 31 dicembre 2002.
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