Cassazione Penale, Sentenza n. 20932/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria resa in sede di rinvio, che aveva escluso la circostanza aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 e rideterminato la pena per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti contestato in concorso. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Sosteneva che, una volta esclusa l'aggravante a effetto speciale che aveva inciso sul termine prescrizionale, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la prescrizione già maturata prima sia della prima sentenza di appello sia della pronuncia di annullamento parziale della Cassazione, e quindi dichiarare estinto il reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, con iniziale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Tale aggravante, comportando un aumento di pena dalla metà a due terzi, è qualificabile come aggravante a effetto speciale e incide sul termine di prescrizione ex art. 157, comma 2, c.p. Poiché il reato era stato commesso il 06/10/2015 e la prescrizione era maturata il 06/04/2023, cioè prima della sentenza di annullamento parziale del 04/02/2025, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma evocata come parametro di censura per violazione di legge processuale e sostanziale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma evocata per il vizio di motivazione sull'omessa declaratoria della prescrizione.
Obbligo di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato rilevabili dagli atti.
artt. 157, 158, 160 e 161 c.p.
Norme richiamate dal ricorrente per sostenere la maturazione della prescrizione e il computo del relativo termine.
art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie di reato in materia di stupefacenti per cui era stata pronunciata la condanna.
art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990
Aggravante a effetto speciale la cui esclusione nel giudizio di rinvio ha reso rilevante la prescrizione del reato-base.
art. 63, terzo comma, secondo periodo, c.p.
Criterio per qualificare l'aggravante come a effetto speciale, in ragione dell'aumento di pena previsto.
Le aggravanti a effetto speciale incidono sul tempo necessario a prescrivere il reato.
Richiamato per il computo del termine massimo di prescrizione applicabile nel caso concreto.
art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.
Base normativa per l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione.
Massime di principio
- Quando il giudice del rinvio è chiamato a riesaminare esclusivamente una circostanza aggravante a effetto speciale, l'eventuale giudicato formatosi sul reato-base non impedisce di dichiarare la prescrizione già maturata prima della pronuncia di annullamento parziale.
- Un'aggravante che determini un aumento di pena tale da integrare una circostanza a effetto speciale incide sul termine di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.
- Se, eliminata in sede di rinvio la circostanza aggravante che aveva esteso il termine prescrizionale, risulta che la prescrizione era già maturata prima dell'annullamento parziale, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato e la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
- La declaratoria di prescrizione è doverosa quando emerge dagli atti che il termine è decorso prima della decisione da annullare, senza che la preclusione derivante dal giudicato parziale impedisca la verifica della causa estintiva.
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