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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26611/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 21.737,00, oltre accessori, quale corrispettivo asseritamente non pagato per lavori eseguiti in cantieri situati in Roma e Chieti. La società ingiunta ha proposto opposizione e, nel farlo, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, sostenendo che la competenza dovesse radicarsi presso il Tribunale di Roma, indicato come foro del domicilio del debitore, perché il credito azionato non sarebbe stato liquido. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’eccezione perché l’opponente avrebbe dovuto contestare specificamente tutti i possibili fori, mentre aveva indicato solo il foro del luogo di adempimento senza indicare anche il luogo di conclusione del contratto, cioè il foro del luogo in cui sarebbe sorta l’obbligazione. La società opponente ha quindi proposto regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c., deducendo che il credito fosse illiquido e che, in assenza di un titolo o di criteri certi di quantificazione, la competenza non potesse essere radicata nel foro del creditore. La resistente ha difeso la correttezza della decisione, mentre il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Chieti/Ortona sulla competenza territoriale e ha dichiarato che la competenza spetta a quel Tribunale. La Corte ha affermato che la liquidità e certezza del credito, ai fini della competenza, vanno valutate ex ante sulla base della domanda, non ex post sulla base dell’esito dell’istruttoria; inoltre, quando la contestazione del convenuto investe primariamente l’esistenza stessa del rapporto obbligatorio e solo in via subordinata la liquidità del credito, resta irrilevante la questione dell’illiquidità ai fini della competenza. È stata quindi confermata anche l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per mancata specificazione dei fori alternativi.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    La questione sulla liquidità del credito ai soli fini della competenza può essere accertata incidenter tantum, senza effetti sul merito.

  • art. 43 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per proporre regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza che ha deciso sulla competenza.

  • art. 20 c.p.c.

    È richiamato come fondamento del forum destinatae solutionis nel luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria.

  • art. 1182 c.c.

    Le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili si adempiono al domicilio del creditore; la relativa competenza territoriale si determina in base alla domanda proposta.

  • art. 1182 c.c.

    È richiamato nel ragionamento sul luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie, la liquidità e certezza del credito vanno valutate ex ante, con riferimento alla domanda proposta, e non ex post sulla base degli esiti istruttori o del merito.
  • Se l’attore chiede il pagamento di una somma indicata come liquida ed esigibile, la competenza territoriale può radicarsi nel foro del domicilio del creditore; le contestazioni del convenuto sull’esistenza o sull’ammontare del credito incidono sul merito e non spostano, di per sé, la competenza.
  • Quando la contestazione del convenuto investe soprattutto l’esistenza del rapporto obbligatorio e solo subordinatamente la liquidità del credito, la questione della non liquidità non è decisiva ai fini della competenza.
  • L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere specifica e deve confrontarsi con tutti i possibili fori rilevanti; la mancata indicazione dei fori alternativi può condurre all’inammissibilità dell’eccezione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMora
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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