Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11564/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari: a) in parte qua dell’elenco dei non ammessi al corso intensivo della procedura concorsuale D.M. n. 107/2023 – Procedura riservata per Dirigenti scolastici, così come rettificato da decreto n. 76336 del 29 maggio 2024; b) dell’esito della prova scritta così come risultante dalla piattaforma Formez; c) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI MARINO MARISA il 26\11\2024 : della graduatoria della procedura concorsuale indetta con D.M. 107/2023 pubblicata in data 19 agosto 2024 sul sito INPA nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI MARINO MARISA il 18\3\2026 : 1) del decreto dipartimentale 002187 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 di-cembre 2025 recante approvazione della graduatoria definitiva; 2) del decreto dipartimentale 124319 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante assegnazione ai ruoli regionali; 3) del decreto dipartimentale 2206 del 19 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante rettifica della graduatoria definitiva; 4) del decreto dipartimentale del 27.11.2024 n. 203703 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante ulteriori assegnazioni ai ruo-li regionali; 5) del decreto dipartimentale del 18.12.2025 n. 3827 pubblicato il 18.12.2025 recante seconda rettifica alla graduatoria definitiva.

Giustizia amministrativa202406589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova preselettiva e conseguente non ammissione al corso intensivo della procedura riservata per dirigenti scolastici, nonché graduatoria definitiva, assegnazioni ai ruoli regionali e successive rettifiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura riservata disciplinata dal d.m. n. 107/2023, aveva conseguito inizialmente 58 punti, poi rettificati a 59, a fronte della soglia minima di 60. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 6 del d.m. n. 107/2023 e delle regole sulla predisposizione dei quesiti, contestando i quesiti n. 25, n. 34 e n. 49 per inesattezza, ambiguità o pluralità di risposte plausibili; 2) violazione del capitolato Formez e dell'art. 6 del decreto ministeriale quanto al quesito n. 31, sostenendo che il distrattore non fosse inequivocabilmente errato; 3) violazione delle regole sulla novità dei quesiti, con riferimento al quesito n. 51, ritenuto già presente in manuali di preparazione; 4) violazione dei quadri di riferimento delle aree tematiche, per i quesiti n. 77 e n. 108, asseritamente riferiti ad autori non inclusi nella bibliografia. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria e i successivi provvedimenti di approvazione, assegnazione e rettifica, deducendone l'invalidità derivata. In rito, il Collegio ha rilevato la mancata notifica del ricorso e del primo atto di motivi aggiunti ad almeno un controinteressato, ritenendo che l'ampliamento dei candidati in posizione utile incidesse sulle chance degli altri partecipanti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo che il giudizio fosse comunque infondato nel merito, anche a prescindere dai profili processuali. Ha riconosciuto che la selezione e l'individuazione dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, illogicità, irragionevolezza o incongruità. Nei quesiti contestati le risposte indicate dalla commissione apparivano sicuramente corrette, mentre le altre costituivano distrattori con meri margini di plausibilità; la ricorrente non aveva fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità delle domande o delle risposte. Il quesito n. 31 non risultava illegittimo per la contestata non univocità del distrattore, trattandosi di una doglianza soggettiva attinente al merito della risposta. Il riferimento al dominio "edu.it." è stato ritenuto equivalente a "edu.it", senza errore oggettivo. Il giudice ha inoltre escluso che il contenuto tecnico-giuridico dei quesiti comporti un sindacato più intenso: non è possibile distinguere, ai fini del sindacato giudiziale, tra quesiti giuridici e quesiti relativi ad altre materie, poiché ciò trasformerebbe il giudizio in una verifica diretta dell'idoneità del candidato. Le censure sulla novità dei quesiti e sulla loro estraneità ai quadri di riferimento sono state ritenute generiche, prive di adeguato supporto probatorio e non accompagnate dall'indicazione dell'incidenza concreta sul punteggio; la ricorrente non aveva prodotto il manuale asseritamente contenente il quesito né dimostrato l'effettiva esclusione degli autori dalla bibliografia. Il Collegio ha ritenuto ammissibile, quale mero refuso, l'indicazione inesatta della data della graduatoria definitiva, ma ha rilevato l'inammissibilità derivante dalla mancata notifica agli originari controinteressati, senza attribuire rilievo sanante alla notifica effettuata con il secondo atto di motivi aggiunti. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 6 d.m. n. 107/2023

    La disposizione disciplina la procedura e la predisposizione dei quesiti; il giudice la interpreta nel senso che la verifica della correttezza e della validazione delle domande appartiene all'amministrazione, restando sindacabile solo in presenza di errori manifesti e oggettivi.

  • punto 1.1. capitolato Formez

    i distrattori saranno inequivocabilmente errati

    La previsione non impone l'assenza di qualsiasi plausibilità dei distrattori, la cui funzione è proprio quella di verificare la solidità della preparazione del candidato; la censura richiede comunque la dimostrazione di una non univocità oggettiva.

  • art. 314, comma 2, c.p.

    La norma è richiamata nell'ambito del quesito sul peculato d'uso, ma il giudice non risolve direttamente il contrasto interpretativo prospettato dalla ricorrente, ritenendo non dimostrato un errore manifesto della risposta validata.

  • art. 12 l. n. 104/1992

    La norma è richiamata nell'ambito del quesito sull'integrazione scolastica; il giudice non procede a una distinta interpretazione sostanziale della disposizione, ritenendo non provata l'erroneità manifesta della risposta.

  • d.P.R. n. 445/2000

    È richiamato per il quesito relativo alla nozione di certificato; la contestazione della novità della domanda è stata respinta per genericità e mancata produzione del manuale asseritamente contenente il quesito.

Massime di principio

  • La predisposizione, selezione e validazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, ovvero di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità.
  • La presenza di distrattori dotati di un margine di plausibilità non rende di per sé illegittimo un quesito a risposta multipla, poiché la funzione del distrattore è verificare la solidità della preparazione del candidato; occorre dimostrare che il quesito ammetta oggettivamente più risposte corrette o che la risposta indicata dall'amministrazione sia manifestamente errata.
  • Il sindacato giudiziale sui quesiti concorsuali non diviene più intenso per il solo fatto che essi riguardino materie giuridiche: il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione né trasformare il processo in un diretto accertamento dell'idoneità del candidato.
  • Le censure relative alla novità dei quesiti o alla loro estraneità ai quadri di riferimento devono essere specifiche, documentate e accompagnate dall'indicazione della concreta incidenza sul risultato della prova; la mera allegazione della presenza di un quesito in un manuale o dell'estraneità di un autore alla bibliografia non è sufficiente.
  • Nelle controversie relative a procedure selettive, l'ampliamento del numero dei candidati collocati in posizione utile può incidere sulle chance degli altri partecipanti e rende necessaria la notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, anche quando l'eventuale accoglimento non comporti immediatamente l'immissione in ruolo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.