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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00402/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il correntista aveva agito in giudizio lamentando che la banca non gli avesse consegnato le copie fronte-retro di alcuni assegni bancari, da lui richiesti perché gli occorrevano per promuovere un'azione risarcitoria contro due mediatori finanziari che riteneva infedeli. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata; la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non dimostrato che la banca fosse stata posta in condizione di individuare con certezza gli assegni richiesti, poiché non vi era prova che l'allegato con l'elenco dei singoli assegni accompagnasse effettivamente le lettere inviate alla banca. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, da un lato, violazione degli artt. 1218 e seguenti c.c., 1375 c.c. e 119, comma 4, TUB, sostenendo che la banca fosse inadempiente per non aver consegnato i titoli richiesti e, dall'altro, violazione dell'art. 1223 c.c., censurando l'esclusione del nesso causale tra la mancata consegna e l'impossibilità di agire giudizialmente contro i mediatori. La Corte di cassazione ha però ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e introduceva anche una nuova censura di violazione della buona fede non trattata nella sentenza impugnata; il secondo motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio della decisione di merito, perché tendeva a contestare la valutazione delle prove e a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che il richiamo alla buona fede costituiva una questione nuova, non esaminata in appello e non chiaramente dedotta nei gradi di merito, con conseguente inammissibilità anche per difetto di autosufficienza. Il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore della banca resistente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'inadempimento contrattuale della banca; la Corte non ne esamina il merito perché la censura è ritenuta inammissibile in quanto diretta a rivalutare i fatti.

  • art. 1375 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per dedurre un comportamento della banca contrario a buona fede; la Corte rileva che la relativa doglianza è nuova e comunque non ammissibile in cassazione se mira a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)

    È invocato come base del diritto del cliente di ottenere la documentazione bancaria; la Corte non ne affronta l'interpretazione sostanziale, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 1223 c.c.

    È richiamato per contestare l'esclusione del nesso causale tra mancata consegna della documentazione e impossibilità di agire contro terzi; il motivo è assorbito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È utilizzato come parametro formale delle censure di violazione di legge; la Corte precisa che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, in realtà mirano a contestare l'accertamento di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale e l'impossibilità di riesaminare liberamente il merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, una censura che miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e un diverso apprezzamento dei fatti di causa.
  • La violazione degli obblighi di correttezza e buona fede non può essere utilmente dedotta in cassazione se costituisce una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non specificamente e autosufficientemente coltivata nei precedenti gradi di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta che il debitore non sia stato posto in condizione di adempiere, la contestazione di tale accertamento non può essere veicolata come semplice errore di diritto, ma incide sul giudizio di fatto ed è quindi sottratta al sindacato di legittimità nei limiti ordinari.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sulla mancanza di prova di un fatto decisivo, una censura che non superi tale dato ma si limiti a prospettare una diversa lettura delle prove è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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