Cassazione Civile, Ordinanza n. 25243/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di quote condominiali relative ad anni 2014, 2015 e 2016. Il giudice di merito ha confermato in parte la pretesa del condominio, riconoscendo solo una detrazione per controcredito dell’opponente e reputando validi il riparto delle spese idriche e le delibere di riparto già passate in giudicato. In cassazione la parte obbligata al pagamento ha proposto sette motivi: ha denunciato nullità del decreto ingiuntivo, del precetto e della sentenza per asserite violazioni processuali e difetto di sottoscrizione; ha contestato la validità delle notifiche e la legittimazione dell’amministratore ad agire senza preventiva autorizzazione assembleare; ha censurato la trattazione della notifica ex art. 140 c.p.c., il deposito telematico, l’attestazione di conformità delle copie e la notifica al custode; ha lamentato la mancata declaratoria di nullità del decreto e del precetto e la mancata revoca integrale dell’ingiunzione per effetto del controcredito; ha contestato nel merito il criterio di riparto delle spese idriche, sostenendo che i crediti non avessero natura condominiale e che la spesa dovesse essere ripartita diversamente; ha dedotto ulteriori vizi relativi all’attestazione di conformità della procura alle liti; infine ha censurato la compensazione delle spese di lite. Tuttavia, prima di esaminare tali censure, la Corte ha rilevato un vizio assorbente: la ricorrente, avvocata, si era difesa in proprio pur avendo dichiarato di essere stata cancellata dall’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione prima della proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il difetto di valida sottoscrizione/difesa tecnica del ricorso per cassazione, poiché la ricorrente, pur essendo avvocata, non risultava iscritta all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione al momento della proposizione dell’impugnazione. La Corte ha quindi richiamato il principio secondo cui la difesa personale dell’avvocato davanti alla Corte di cassazione è ammessa solo se il difensore sia anche abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Non essendovi difese svolte dal condominio, non sono state liquidate spese; è stato però dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La proposta del consigliere era difforme dalla decisione finale, per cui non è stata applicata la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato tra le doglianze come parametro di presunta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma senza rilievo decisivo per la decisione finale
invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta inefficacia del decreto ingiuntivo per omessa/notifica tardiva
richiamato per contestare la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto
richiamato in relazione al deposito del fascicolo telematico di parte oltre i termini
invocato per contestare l’assenza di attestazione di conformità delle copie e della procura alle liti
richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite
richiamato come criterio di riparto delle spese condominiali, contestato dalla ricorrente ma ritenuto correttamente applicato nei giudizi di merito
art. 33 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578
richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte
art. 34 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578
richiamato insieme all’art. 33 per delimitare i requisiti del patrocinio in Cassazione
art. 4 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578
richiamato per individuare le giurisdizioni superiori per cui è richiesta l’abilitazione speciale
richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per escludere, nel caso concreto, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
richiamato per escludere la condanna della ricorrente a una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo i presupposti sussistenti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la parte che intenda difendersi personalmente, pur essendo avvocato, deve risultare contemporaneamente iscritta nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di valida difesa tecnica.
- Il controllo sulla legittimazione processuale e sui requisiti di abilitazione del difensore può assorbire ogni altra censura, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso nel merito.
- L’assenza di difese della parte intimata esclude la liquidazione delle spese processuali, ma non preclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei casi di inammissibilità.
- La deduzione di molteplici vizi del decreto ingiuntivo, del precetto e della sentenza di merito resta irrilevante se il ricorso è originariamente inammissibile per carenza del requisito soggettivo di patrocinio in Cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25188/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25192/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25202/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25205/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25213/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25224/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →