Cassazione Civile, Ordinanza n. 27048/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La società correntista aveva convenuto la banca davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, chiedendo la restituzione di € 383.917,38, o della diversa somma risultante dall’istruttoria, per addebiti ritenuti indebiti su un conto corrente ordinario aperto il 24 settembre 1984 e chiuso il 10 dicembre 2006 e su tre conti anticipi. Contestava interessi anatocistici, ultralegali e usurari, la clausola «uso piazza» e commissioni di massimo scoperto. Il Tribunale, con sentenza n. 172 del 23 gennaio 2016, accolse la domanda e condannò la banca a restituire € 419.013,04 oltre interessi legali. In appello la banca contestò, tra l’altro, il rigetto dell’eccezione di prescrizione, l’ammissibilità della ripetizione in assenza di pagamenti e le statuizioni sugli interessi, sulla capitalizzazione e sulla commissione di massimo scoperto. La Corte d’Appello di Ancona, dopo un supplemento di CTU, parzialmente accolse l’appello e rideterminò il dovuto in € 418.930,62, escludendo dalla ripetizione € 82,42 per usura sopravvenuta irrilevante; confermò nel resto la decisione e compensò le spese del grado. La banca ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: i primi due denunciavano violazione degli artt. 2935, 2946 e 2697 c.c. e dell’art. 117 TUB, nonché dell’art. 2729 c.c., contestando la prova presuntiva di un affidamento di fatto e la conseguente qualificazione delle rimesse come ripristinatorie, con ricadute sulla prescrizione; il terzo denunciava nullità della sentenza per adesione non adeguatamente motivata alla CTU integrativa e per omessa valutazione di documenti; il quarto denunciava omessa pronuncia sulla ripartizione delle spese della CTU svolta in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: le doglianze sulla sussistenza dell’affidamento di fatto e sulle risultanze della CTU sollecitavano una diversa valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito, e non dimostravano specificamente, ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., che la CTU avesse omesso di confutare le critiche dei consulenti di parte. Ha accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte d’Appello, pur compensando le spese di lite, non aveva indicato su chi gravassero definitivamente le spese della CTU svolta in appello: tale statuizione non può ritenersi implicitamente compresa nella decisione sulle spese. Decidendo nel merito, senza necessità di ulteriori accertamenti, ha posto le spese della CTU d’appello per il 50% a carico di ciascuna parte, in coerenza con la compensazione delle spese del grado. Ha compensato le spese del giudizio di cassazione, in ragione dell’accoglimento limitato del ricorso. Restano ferme le altre statuizioni della sentenza d’appello.
Norme richiamate
nei rapporti bancari le rimesse ripristinatorie sono distinte da quelle solutorie, stabilendosi che la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie -eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso - e invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie -eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso-
La decorrenza della prescrizione della ripetizione dipende dalla natura delle rimesse: per quelle ripristinatorie decorre dalla chiusura del rapporto, mentre per quelle solutorie decorre da ciascun addebito.
nei rapporti bancari le rimesse ripristinatorie sono distinte da quelle solutorie, stabilendosi che la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie -eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso - e invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie -eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso-
La prescrizione decennale della ripetizione decorre dalla chiusura del conto per gli addebiti relativi a rimesse ripristinatorie; per le rimesse solutorie decorre invece dal singolo pagamento.
per contro, a fronte della eccezione di prescrizione della Banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell’indebito, allegare e provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente
Una volta sollevata l’eccezione di prescrizione dalla banca, spetta al correntista che agisce per la ripetizione allegare e provare l’esistenza dell’apertura di credito, rilevante per qualificare le rimesse come ripristinatorie o solutorie.
Di fronte al giudizio di fatto della Corte, che ha valorizzato l’insieme degli elementi presuntivi sopra esposti, la ricorrente contrappone una sua diversa valutazione degli elementi istruttori, con conseguente inammissibilità delle sue censure in sede di legittimità.
La contestazione della valutazione concreta degli elementi presuntivi, se si risolve nella richiesta di una diversa lettura delle prove, non è una censura di legittimità ammissibile.
La Corte, con ordinanza del 6/4/2021, sul rilievo che la stipula del contratto di conto corrente è avvenuta in epoca antecedente all’entrata in vigore delle norme (art. 3 legge 154/1992 e art. 117 TUB) che per la prima volta hanno introdotto l’obbligo della forma scritta per i contratti bancari (mentre antecedentemente il contratto di apertura di credito veniva considerato un contratto a forma libera, suscettibile di conclusione anche per fatti concludenti), aveva chiesto al CTU di individuare l’eventuale esistenza di un fido di fatto
La Corte considera che, per un rapporto sorto prima dell’introduzione dell’obbligo di forma scritta per i contratti bancari, l’apertura di credito potesse essere conclusa anche per fatti concludenti.
Nel presente caso, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., la ricorrente non ha specificamente dimostrato che una tale confutazione sia mancata nella CTU.
Chi deduce in cassazione che il giudice abbia aderito alla CTU senza rispondere a critiche puntuali deve indicare e documentare specificamente che la consulenza non aveva già esaminato e confutato quei rilievi.
si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002
La decisione sulle spese di lite deve indicare espressamente quale parte sopporta in via definitiva le spese della CTU; il loro riparto non può essere ricavato implicitamente dalla statuizione sulle spese processuali.
si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002
La liquidazione delle spese del consulente con decreto motivato non esonera il giudice dal pronunciarsi sulla loro ripartizione definitiva tra le parti.
Massime di principio
- Nei rapporti bancari, la prescrizione del diritto alla ripetizione decorre dalla chiusura del conto per gli addebiti relativi a rimesse ripristinatorie, effettuate entro i limiti dell’affidamento; per le rimesse solutorie, effettuate in assenza di affidamento o oltre il suo limite, decorre dalla data di ciascun pagamento.
- A fronte dell’eccezione di prescrizione della banca, il correntista che agisce per la ripetizione deve allegare e provare l’esistenza dell’apertura di credito, rilevante per qualificare le rimesse come ripristinatorie o solutorie.
- È inammissibile in cassazione la censura formalmente formulata come violazione di legge che, nella sostanza, chieda una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o sostituisca alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa lettura delle prove.
- Quando si deduce che il giudice abbia aderito alla CTU senza motivazione adeguata a fronte di critiche puntuali, il ricorrente deve indicare specificamente che il consulente non abbia già esaminato e confutato tali rilievi; in difetto, la censura è inammissibile per carenza di specificità.
- La statuizione sulle spese deve individuare espressamente la parte cui sono definitivamente imputate le spese della CTU: il loro riparto non è implicitamente ricompreso nella decisione sulle spese di lite, né è sufficiente la precedente liquidazione con decreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26964/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26965/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26966/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26967/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26969/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26974/2026 del 16/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →