Ordinanza n. 7354/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti prefettizi di sospensione della convenzione relativa a un progetto di integrazione
Esito
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i provvedimenti prefettizi con i quali è stata disposta la sospensione della convenzione relativa a un progetto di integrazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia. Gli atti richiamavano gli artt. 1375 e 1461 c.c. e specifiche clausole della convenzione. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva, osservando che l’atto impugnato sembra incidere su una fattispecie negoziale di natura contrattuale, non riconducibile a un accordo ad oggetto pubblico ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito dell’impugnazione né la domanda cautelare. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo allo stato degli atti che la sospensione della convenzione incida su un rapporto contrattuale e non su un accordo sostitutivo o integrativo di un provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990. Ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla sola questione di giurisdizione e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.
Norme richiamate
Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione.
non riconducibile ad un accordo ad oggetto pubblico ex art. 11 legge 241/1990
Il Collegio dubita che la convenzione abbia natura di accordo ad oggetto pubblico idoneo a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
visti gli artt. 1375 e 1461 c.c.
Norma richiamata dal provvedimento prefettizio nell’ambito del rapporto convenzionale; l’ordinanza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
visti gli artt. 1375 e 1461 c.c.
Norma richiamata dal provvedimento prefettizio nell’ambito del rapporto convenzionale; l’ordinanza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Quando l’atto impugnato incide su una convenzione avente natura apparentemente contrattuale, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non può essere affermata soltanto in ragione della partecipazione di una pubblica amministrazione o della finalità pubblica perseguita.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa presuppone che il rapporto sia riconducibile a una materia legalmente devoluta a tale giurisdizione o a un accordo ad oggetto pubblico ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990; una convenzione meramente negoziale può invece ricadere nella giurisdizione ordinaria.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile questione di giurisdizione dopo il passaggio della causa in decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
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