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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05755/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di spese condominiali. La condominA ingiunta ha proposto opposizione sostenendo di non essere condomina dell’edificio, ma proprietaria esclusiva di alcuni locali accessibili anche dal fabbricato condominiale e collegati ad altro immobile, con la conseguenza di essere titolare soltanto di una servitù di passaggio sull’ingresso condominiale e di dover contribuire, al più, alle sole spese di pulizia dell’androne. I giudici di merito hanno invece accertato che fino al 2009 l’accesso ai locali avveniva solo dal cortile condominiale, che il collegamento con l’immobile di Via De Attellis sarebbe intervenuto solo successivamente e che permaneva comunque l’accesso dal cortile, con conseguente qualità di condomina e obbligo di partecipare a tutte le spese. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme processuali sulla valutazione delle prove, con riferimento anche alla mancata convocazione alle assemblee; 2) violazione degli artt. 1117 e 1123 c.c. e delle norme sulle prove, sostenendo l’erroneità dell’accertamento sulla funzione del cortile, sull’accesso e sulla ricezione di aria e luce; 3) violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c. e delle norme probatorie, contestando l’esclusione del carattere apparente della pretesa servitù di passaggio; 4) violazione delle norme sulla prova documentale per avere la Corte d’appello considerato una scrittura privata del 1972, prodotta in fotocopia, senza che vi fosse stato valido disconoscimento; 5) non risulta descritto nel testo un autonomo ulteriore motivo, ma il ricorso è comunque strutturato su cinque motivi. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo perché, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, miravano in realtà a contestare l’accertamento di fatto e la ricostruzione probatoria compiuti dai giudici di merito; ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica o della riproduzione meccanica deve essere tempestivo, cioè nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che, pur formalmente qualificate come violazioni di legge o omesso esame, miravano in sostanza a riesaminare il merito e i fatti già accertati nei gradi di merito; ha inoltre respinto la doglianza sulla scrittura privata in fotocopia, affermando un principio di tempestività del disconoscimento di conformità. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato la ricorrente come condomina e l’aveva obbligata a contribuire a tutte le spese condominiali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    richiamato per contestare la natura condominiale delle parti e la conseguente partecipazione alle spese; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione perché la censura viene ritenuta inammissibile in quanto attinente al fatto

  • art. 1123 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione delle spese condominiali; la Corte non affronta il tema nel merito poiché le doglianze investono l’accertamento fattuale

  • art. 1061 c.c.

    richiamato per sostenere l’esistenza di una servitù apparente; la censura è dichiarata inammissibile perché volta a contestare l’accertamento di fatto

  • art. 1062 c.c.

    richiamato insieme all’art. 1061 c.c. per la servitù di passaggio; non viene esaminato nel merito per difetto di corretta censura di legittimità

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato fra le norme processuali indicate nel primo e secondo motivo, senza autonoma portata decisoria nel testo

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. e deve emergere dalla sentenza, non dal riesame degli atti

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è apprezzabile solo nei limiti del vizio motivazionale e non consente il riesame del materiale probatorio

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza specifica incidenza decisoria nel testo

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato per il tema delle preclusioni e della tempestività delle difese e del disconoscimento documentale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per la denuncia di carente motivazione

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la dedotta carenza di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato con riguardo al dovere di motivazione

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo, ma non il riesame del merito; nel caso concreto la censura è inammissibile anche per doppia conforme

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    richiamato per difetto di specificità della censura riferita all’art. 115 c.p.c.

  • art. 2712 c.c.

    il disconoscimento della conformità delle riproduzioni meccaniche deve essere tempestivo e chiaro, con allegazione di elementi di difformità rispetto alla realtà fattuale

  • art. 2719 c.c.

    la copia fotostatica non autenticata è considerata riconosciuta se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco nella prima udienza o nella prima risposta successiva

  • art. 214, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il disconoscimento della scrittura privata; la Corte lo collega al principio di tempestività

  • art. 215, n. 2, c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura privata prodotta in copia deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    richiamato come parametro generale della tempestività della difesa o eccezione successiva all’atto o alla notizia di esso

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    richiamato per individuare il momento nel quale nel caso concreto era stata formulata la contestazione documentale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    richiamato quale norma introduttiva dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

  • art. 1-bis, art. 13, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo relativo all’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo formalmente formulato come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se emerge direttamente dalla sentenza e nei limiti del vizio motivazionale; non può tradursi in una richiesta di riesame del materiale probatorio.
  • Chi intende contestare la conformità di una copia fotostatica o di una riproduzione meccanica deve farlo tempestivamente, cioè nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, con una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia non autenticata non preclude automaticamente ogni altro accertamento, poiché il giudice può verificare la conformità anche mediante ulteriori mezzi di prova, comprese le presunzioni.
  • Nei rapporti condominiali, la qualifica di condomino e l’obbligo di partecipare alle spese derivano dall’effettivo rapporto di collegamento funzionale e di accesso con le parti comuni, e la contestazione della mera servitù di passaggio richiede una corretta critica della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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