Sentenza n. 1322/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna all’erogazione di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, per quattro anni scolastici, con conseguente condanna del Ministero all’erogazione complessiva di € 2.000,00 tramite la Carta. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso il domicilio digitale, con attestazione di conformità, ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha quindi dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’attivazione della Carta con accredito dell’importo dovuto, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione quale titolo esecutivo e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 2.000,00. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato ottemperando.
Nel testo, come modificato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022, è richiamato per affermare che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e concorre, nel caso concreto, a dimostrare la procedibilità dell’azione esecutiva.
certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
È richiamato quale attestazione della mancata impugnazione e del conseguente passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all’obbligo derivante dal giudicato.
- Ai fini dell’ottemperanza, è sufficiente che il titolo giudiziale sia stato notificato all’amministrazione quale copia attestata conforme e che risulti decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando l’amministrazione rimane inerte rispetto a un obbligo di pagamento o di erogazione imposto dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento dovuto in esecuzione del giudicato, comprese, se necessarie, l’allocazione della somma in bilancio e le attività di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimi impedimenti all’esecuzione.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già appartenente all’amministrazione debitrice, non spetta un compenso ulteriore per l’attività svolta quale commissario ad acta.
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