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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34732/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in fatto lieve. L'unico motivo di ricorso articolava due censure: da un lato, si deduceva il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità penale; dall'altro, si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la prima doglianza si risolveva in censure generiche e non si confrontava con la motivazione di merito della sentenza impugnata e di quella di primo grado; la seconda è stata ritenuta manifestamente infondata perché il diniego delle attenuanti era sorretto da motivazione logica, coerente e puntuale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della qualificazione, ma prende atto della condanna per tale fattispecie.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente con riferimento alle circostanze attenuanti generiche; il loro diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua e non sindacabile in cassazione nei termini dedotti.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione non può risolversi in mere affermazioni generiche o nella riproposizione di una diversa lettura del fatto, se non si confronta specificamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
  • Il travisamento della prova non è deducibile in modo utile quando il ricorrente non individui puntualmente l'errore percettivo o valutativo e non spieghi perché la motivazione di merito sarebbe illogica o contraddittoria.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su ragioni espresse, logiche, coerenti e puntuali; in tal caso la doglianza è inammissibile o manifestamente infondata se non si confronta con tali ragioni.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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