Cassazione Penale, Sentenza n. 20688/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 16/09/2020 che confermava la loro condanna per concorso in appropriazione indebita. Hanno dedotto: 1) mancanza dell'elemento soggettivo doloso, sostenendo di aver agito nella convinzione di rientrare in un bene ancora di proprietà della loro società; 2) inosservanza delle norme sul patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.), argomentando che la proprietà non si era trasferita per il mancato pagamento integrale; 3) violazione e mancata applicazione dell'art. 62 n. 5 c.p. (circostanza rilevante ad escludere o attenuare la responsabilità); 4) estinzione del reato per prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità. Hanno quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Il Pubblico Ministero in udienza ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, se infondati, l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i primi motivi fossero riproduttivi di censure già esaminate e adeguatamente respinte nel merito: mancava qualsiasi prova di un contratto di vendita con riservato dominio e mancava una versione degli imputati che potesse giustificare la vendita del bene a terzi; la circostanza che non fu concordata la restituzione o il rimborso alla parte offesa rafforzava l'indicazione di dolo. Sulla prescrizione la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e dunque preclude la possibilità di dichiarare cause di non punibilità intervenute nel giudizio di legittimità (compresa la prescrizione). Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). La sentenza di merito resta, quindi, efficace.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti per sostenere che il patto di riservato dominio impediva il trasferimento della proprietà; la Corte ha ritenuto che tale deduzione non fosse provata e dunque nulla ostava a qualificare come dolosa la vendita del bene a terzi.
Richiamato dai ricorrenti come fatto rilevante a loro favore (comportamento della parte offesa), ma i giudici hanno ritenuto che il mancato pagamento della parte offesa non giustificasse la condotta dei ricorrenti e non escludesse il dolo.
Richiamato implicitamente con riguardo alle cause di estinzione della punibilità (prescrizione); la Corte ha osservato che, per giurisprudenza consolidata, l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce di pronunciare su cause di non punibilità sopravvenute nel giudizio di legittimità.
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato per procedura: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La mera affermazione di un patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.) non è sufficiente: serve prova documentale e coerente per far valere che la proprietà non si sia trasferita e che, quindi, l'alienazione successiva non costituisca appropriazione indebita.
- Per contestare il dolo nell'appropriazione indebita è necessario fornire elementi probatori concreti (documenti, dichiarazioni credibili) che giustifichino la convinzione legittima di essere proprietari; l'assenza di versioni difensive convincenti indebolisce la tesi della buona fede.
- Il comportamento negligente o il mancato pagamento della parte offesa non produce automaticamente una giustificazione penale per chi si appropria o vende il bene: tale circostanza deve essere valutata complessivamente con le altre prove e non può, di per sé, escludere il reato.
- Se un ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione e il giudice di legittimità, in tale postura, non può dichiarare cause di estinzione della punibilità sopravvenute (es. prescrizione) intervenute durante il processo di legittimità.
- Il rischio processuale di un ricorso manifestamente infondato comprende la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare attentamente le possibilità effettive di successo prima di impugnare.
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