Cassazione Civile, Ordinanza n. 34959/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva oltre 4 milioni di euro a titolo di imposta di registro suppletiva, riqualificando un atto formalmente qualificato come cessione di quote sociali della società Manutenzioni & Servizi Ferroviari s.r.l. in cessione d'azienda, con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3%. Secondo l'Ufficio, la sequenza di atti posti in essere dalla società contribuente — costituzione della società veicolo, aumento di capitale mediante conferimento del complesso officina/deposito, e successiva cessione dell'intero capitale sociale a terzo soggetto — integrava sostanzialmente il trasferimento di un ramo d'azienda relativo alla manutenzione del materiale rotabile. La società contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado; in appello la CTR aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'Ufficio per difetto di specificità dei motivi. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, da un lato, violazione degli artt. 49 e 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR erroneamente applicato i canoni dell'appello del c.p.c. e per non avere riconosciuto la specificità dei motivi, che nel processo tributario può essere soddisfatta anche mediante mera riproposizione delle ragioni già poste a base dell'atto impositivo; dall'altro, denunciava violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 per avere la sentenza di appello trascurato il collegamento negoziale e la reale causa unitaria dell'operazione, che ad avviso dell'Ufficio doveva essere letta come cessione di azienda/ramo d'azienda. La società contribuente resistette e propose ricorso incidentale condizionato, lamentando anche giudicato interno e violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973; tuttavia tali questioni restarono assorbite o inammissibili in ragione della decisione sul ricorso principale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che nel processo tributario l'appello dell'Ufficio fosse sufficientemente specifico anche se fondato sulla riproposizione delle argomentazioni già contenute nell'avviso impugnato e già valorizzate in primo grado. Ha quindi cassato la sentenza della CTR nella parte in cui aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale per difetto di interesse, poiché rivolto contro argomentazioni sul merito svolte dalla CTR ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità, quindi prive di efficacia decisoria. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato assorbito. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
"ai fini dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986"
la norma viene richiamata come criterio di riqualificazione dell'atto secondo la reale natura ed effetti giuridici dell'operazione, rilevando il collegamento tra più atti e la causa unitaria prospettata dall'Ufficio.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 53 come disciplina generale applicabile al processo tributario.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
"i motivi specifici dell'impugnazione"
l'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto anche quando l'Amministrazione finanziaria riproponga le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato, senza necessità di introdurre nuovi motivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del vizio di violazione di legge effettivamente ravvisato dalla Corte sul primo motivo, nonostante l'erronea rubrica del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per i motivi di ricorso; la Corte evidenzia che la rubrica non vincola la qualificazione del vizio se dall'articolazione del motivo emerge chiaramente la doglianza.
richiamato nel ricorso incidentale con riferimento a preteso giudicato interno.
richiamato nel ricorso incidentale per dedotta ultrapetizione.
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel ricorso incidentale quanto alle garanzie procedimentali e alla richiesta di chiarimenti al contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello dell'Amministrazione finanziaria è ammissibile quando, pur senza formulare argomenti nuovi, riproponga in modo riconoscibile le ragioni già poste a base dell'atto impositivo o già svolte in primo grado; il requisito della specificità non impone l'introduzione di censure totalmente diverse da quelle originarie.
- Il carattere devolutivo pieno dell'appello tributario consente al giudice di secondo grado di riesaminare la causa nel merito sulla base dei motivi riprodotti dall'Ufficio, sicché non è corretto dichiarare inammissibile l'impugnazione solo perché le doglianze coincidono con la motivazione dell'avviso o con le argomentazioni già esaminate dal primo giudice.
- Le argomentazioni svolte dal giudice di appello sul merito, quando la decisione sia stata definita in rito con declaratoria di inammissibilità, hanno natura di obiter dictum e non possono essere autonomamente impugnate per difetto di interesse.
- L'erronea intestazione del motivo di ricorso per cassazione non comporta inammissibilità se dalla sua sostanza è chiaramente individuabile il vizio denunciato; rileva il contenuto effettivo della censura e non la sola formula utilizzata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →