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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09755/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione commerciale stipulato nel maggio 2013 per un immobile sito a Terni, destinato ad attività di bar-pasticceria-ristorante. La società locatrice ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni relativi al periodo settembre 2013-marzo 2014. La società conduttrice propose opposizione deducendo che il credito era inesistente perché il contratto doveva ritenersi risolto per grave inadempimento del locatore: l’immobile era stato concesso senza certificato di agibilità valido per la porzione locata, frazionata rispetto all’unità originaria, e la certificazione era stata ottenuta solo nel febbraio 2014, troppo tardi rispetto alle esigenze dell’attività e al termine di un finanziamento pubblico cui la conduttrice mirava. In appello, la conduttrice sosteneva che, a seguito del frazionamento, fosse necessario un nuovo certificato di agibilità e che il giudice di primo grado non avesse correttamente valutato tale profilo. La società locatrice ricorse per cassazione con un unico motivo denunciando nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1578 c.c., degli artt. 24 e 25 d.P.R. 380/2001 e omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione al contratto di locazione del 16 maggio 2013.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di ricorso perché, prima dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, anziché una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura si applichi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non sia estensibile analogicamente al caso di estinzione per rinuncia. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla risoluzione per inadempimento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per effetto della rinuncia.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla non scarsa importanza dell’inadempimento; la Corte non ne esamina la portata nel caso concreto.

  • art. 1578 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di locazione e vizi della cosa; non vi è decisione sul merito per estinzione del giudizio.

  • artt. 24 e 25 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamati nel motivo di ricorso con riferimento al certificato di agibilità; la Corte non si pronuncia nel merito della questione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norme indicate come parametri di impugnazione per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Norma richiamata per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 390 c.p.c.

    Norma sulla rinuncia al ricorso, che ha determinato l’estinzione del giudizio.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    Norma applicata per dichiarare l’estinzione del giudizio senza statuizione sulle spese.

  • Cass., sez. U, n. 14782/2018

    Richiamata per affermare che, in caso di rinuncia accettata, va dichiarata l’estinzione del giudizio e non l’inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140

    Richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato nel caso di estinzione per rinuncia.

  • Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315

    Richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, interviene rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il processo si estingue e la Corte non deve esaminare i motivi di impugnazione.
  • La rinuncia accettata comporta l’estinzione del giudizio e non una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale, applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non può essere esteso analogicamente all’estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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