Cassazione Civile, Ordinanza n. 37701/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., ha respinto la domanda di equa riparazione proposta dai due intimati. Ha inoltre condannato gli intimati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da due soggetti che assumevano di essere legittimati a chiedere l'indennizzo per la durata non ragionevole di un giudizio civile di opposizione a precetto. Il processo presupposto aveva visto inizialmente come parte una società in nome collettivo, poi cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio; successivamente due soci si erano costituiti anche in proprio. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennizzo, ritenendo tempestiva la domanda per effetto della sospensione dei termini processuali dovuta all'emergenza Covid e ravvisando la legittimazione dei soggetti istanti, quantificando l'equa riparazione in loro favore. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 81 c.p.c., 2312 c.c. e 2 L. n. 89/2001, sostenendo che: a) la società, cancellandosi volontariamente dal registro delle imprese senza avere agito per l'accertamento del credito indennitario, aveva implicitamente rinunciato alla pretesa; b) i soci non potevano succederle nella titolarità del credito; c) quanto alla costituzione personale in proprio dei soci, non era decorso, sino alla definizione del giudizio presupposto, un periodo eccedente la durata ragionevole tale da giustificare l'indennizzo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge in cassazione.
Richiamato in relazione alla legittimazione ad agire e alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio.
Richiamato per gli effetti della cancellazione della società di persone e la sorte delle situazioni giuridiche residue.
artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001
Fondano la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 5-ter della legge n. 89/2001
Norma richiamata per l'opposizione al decreto monocratico emesso nella fase monitoria del procedimento di equa riparazione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, una volta cassata la decisione impugnata, di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La società di persone che, parte di un giudizio presupposto rilevante ai fini della L. n. 89/2001, si cancelli volontariamente dal registro delle imprese senza avere coltivato il relativo credito indennitario, deve ritenersi avervi implicitamente rinunciato.
- Dopo l'estinzione della società per cancellazione, i soci succedono solo nei rapporti ancora inadempiuti e nei beni o diritti risultanti dal bilancio finale di liquidazione, non anche nelle mere pretese o nei crediti ancora incerti e non accertati giudizialmente.
- Il credito per equa riparazione relativo a un processo in cui era parte la società estinta non può essere fatto valere dai soci in nome e per conto della società quando dalla cancellazione sia desumibile una volontà dismissiva della pretesa.
- La costituzione personale in proprio dei soci nel giudizio presupposto non consente il riconoscimento dell'equa riparazione se, dal momento della loro partecipazione sino alla definizione del processo, non risulta superato il termine di durata ragionevole.
- In sede di legittimità, se la decisione impugnata è erronea solo in diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito.
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