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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29798/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo di riprese I.V.A., I.R.P.E.F., I.R.A.P. e addizionali regionali relative agli anni 2001, 2002 e 2003, nonché da un separato giudizio relativo all'avviso di accertamento concernente l'anno d'imposta 2001. Il contribuente aveva impugnato gli atti innanzi alla C.T.P., ottenendo un accoglimento solo parziale. In appello, la C.T.R. aveva rigettato il gravame sulla cartella ritenendo inammissibili le censure dirette, in sostanza, contro gli avvisi di accertamento sottostanti, e aveva deciso l'altro giudizio sull'avviso di accertamento confermando in parte la ripresa e liquidando anche le spese del primo grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nel ricorso n. 11522/2014, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2495 c.c. e delle norme processuali sulle notificazioni, assumendo che la C.T.R. avesse erroneamente applicato la disciplina dell'art. 2312 c.c., ritenuto legittima l'emissione dell'avviso nei confronti di una società già cancellata e valida la notifica al socio/ex amministratore; con il secondo motivo del medesimo ricorso, la violazione del giudicato interno e il divieto di reformatio in peius per avere la C.T.R. rideterminato in senso sfavorevole i ricavi della società; nel ricorso n. 11499/2014, la nullità della sentenza per avere la C.T.R. escluso che, impugnando la cartella, si potessero far valere i vizi di notifica degli avvisi di accertamento presupposti, compresa l'asserita inesistenza della loro notifica; con il terzo motivo del ricorso n. 11522/2014 e il secondo motivo del ricorso n. 11499/2014, la violazione delle norme sulle spese processuali per avere la C.T.R. posto a suo carico anche le spese del primo grado, nonostante la sentenza di primo grado non si fosse pronunciata sul punto e l'Ufficio non avesse proposto appello incidentale.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla cancellazione della società, alla validità degli avvisi di accertamento e delle cartelle emessi nei confronti della società estinta con notifica ai soci, nonché alla dedotta possibilità di far valere con l'impugnazione della cartella i vizi di notifica degli atti presupposti, osservando che, dopo la cancellazione di una società di persone, gli atti impositivi e la cartella possono essere emessi nei confronti della società e notificati ai soci, e che nel caso concreto gli atti erano stati notificati al ricorrente in proprio quale ex socio accomandatario e amministratore. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alla pretesa rideterminazione in peius dei ricavi, perché mirava a una rivalutazione del merito e non sussisteva né giudicato interno né reformatio in peius. È stato invece accolto, in entrambi i ricorsi, il motivo relativo alle spese di primo grado: la C.T.R. aveva liquidato anche quelle spese senza che vi fosse stato appello incidentale sul punto, incorrendo in ultrapetizione. La Cassazione ha quindi cassato senza rinvio le sentenze impugnate limitatamente al capo sulle spese, perché su tale questione il giudizio non poteva proseguire davanti alla C.T.R.; ha compensato le spese del giudizio di legittimità per la soccombenza solo parziale e limitata.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, la gestione dei rapporti debitori è regolata da questa norma; ciò non impedisce l'emissione degli atti impositivi o della cartella nei confronti della società, con notifica ai soci.

  • art. 2312 c.c.

    La Corte osserva che la C.T.R. aveva erroneamente richiamato questa disciplina al posto dell'art. 2495 c.c., ma l'errore non incide sull'esito perché la conclusione sostanziale resta corretta.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato come norma sulle nullità delle notificazioni e sanatoria, ma le doglianze sul punto sono state respinte.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità della notificazione; non determina l'accoglimento delle doglianze sulla cartella o sugli avvisi presupposti.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità/inesistenza della notificazione; la Corte esclude l'inesistenza della notifica nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato insieme al n. 3, ma la censura sui ricavi è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla quantificazione dei ricavi; la Corte esclude la sussistenza del giudicato.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese e sulla pretesa definitività della statuizione di primo grado; la Corte esclude che impedisse la decisione ultra petita.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese per sostenere la formazione del giudicato; la Corte non accoglie la tesi del ricorrente.

  • art. 224 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese di lite; la C.T.R. ha liquidato le spese del primo grado senza titolo processuale, con ultrapetizione.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la disciplina delle spese nel processo tributario; l'attribuzione delle spese del primo grado è stata ritenuta illegittima per mancanza di appello incidentale.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la cassazione senza rinvio limitatamente al capo sulle spese, poiché su quel punto il giudizio non poteva proseguire davanti al giudice di merito.

  • Cass., Sez. U, 13.1.2017, n. 758

    Richiamata per affermare che la C.T.P. non aveva esaminato nel merito la cartella, ma aveva tratto il suo annullamento dall'annullamento degli avvisi presupposti.

  • Cass., Sez. U, 4.6.2008, n. 14815

    Richiamata per escludere che questioni personali del ricorrente incidessero sull'integrità del contraddittorio rispetto all'avviso di accertamento.

  • Cass., Sez. 5, 12.10.2018, n. 25487

    Richiamata per affermare che, dopo la cancellazione della società, gli atti impositivi possono essere emessi nei confronti della società e notificati ai soci.

  • Cass., Sez. 5, 28.12.2017, n. 31037

    Richiamata per affermare che anche la cartella di pagamento può essere emessa nei confronti della società cancellata e notificata ai soci.

  • Cass., Sez. U, 27.12.2019, n. 34476

    Richiamata per il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito compiute dal giudice tributario di appello.

  • Cass., Sez. 6-3, 4.4.2017, n. 8758

    Richiamata per l'inammissibilità di censure dirette a sollecitare una diversa lettura del merito.

  • Cass., Sez. 2, 12.10.2020, n. 21943

    Richiamata per l'inammissibilità delle censure rivolte contro la pronuncia di primo grado in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone, gli atti impositivi e le cartelle di pagamento possono essere emessi nei confronti della società e notificati ai soci, sicché non è configurabile nullità dell'atto solo per la cancellazione dell'ente.
  • Se gli avvisi di accertamento presupposti sono stati notificati al socio in proprio quale ex legale rappresentante o accomandatario, non può essere validamente dedotta in cassazione l'inesistenza della notifica per il solo fatto che la società sia stata cancellata.
  • L'impugnazione della cartella non consente di rimettere in discussione i vizi degli atti presupposti quando tali vizi risultino comunque non configurabili nel caso concreto o quando gli atti siano stati correttamente notificati al destinatario legittimato.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito degli accertamenti di fatto e della quantificazione dei ricavi effettuata dal giudice tributario.
  • La formazione del giudicato interno richiede che il punto sia effettivamente rimasto estraneo all'impugnazione; non si forma giudicato quando la statuizione di primo grado è stata comunque devoluta con l'appello proposto dalla parte interessata.
  • La statuizione sulle spese non può essere resa dal giudice di appello in assenza di specifico devolutum o di appello incidentale sul punto, altrimenti si incorre in ultrapetizione.
  • Quando la cassazione riguarda esclusivamente un capo della sentenza e il giudizio non può proseguire su quel capo davanti al giudice di rinvio, la Corte può cassare senza rinvio limitatamente a tale profilo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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