Cassazione Penale, Sentenza n. 37184/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tonezzer impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 95 D.P.R. n.115/2002 contestando (1) che l'obbligo di comunicare variazioni reddituali fosse venuto meno alla chiusura del procedimento civile (sentenza depositata il 6/5/2015) e quindi che non fosse dovuta la comunicazione entro il 4/1/2016; (2) l'assenza del dolo perché il modulo di istanza non richiamava espressamente la sanzione penale e il ricorrente non era stato consapevole dell'illiceità; (3) la sussistenza della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, in considerazione del modesto superamento del limite reddituale
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (questione sul venir meno dell'obbligo) perché non era stato sollevato in appello. Sul punto del dolo ha ritenuto infondato il secondo motivo: l'obbligo di comunicazione di cui all'art.79 lett. d) D.P.R. 115/2002 integra il precetto penale richiamato dall'art.95, per cui l'ignoranza della norma costituisce errore sulla legge penale e non esclude il dolo; l'ipotesi di ignoranza inevitabile non è configurabile perché la normativa è sufficientemente chiara e non è emerso che il ricorrente avesse adempiuto al dovere di informazione o possedesse caratteristiche personali esimenti. Quanto all'art.131-bis, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito della Corte territoriale: il superamento della soglia risultava di oltre €2.000 e l'incremento rispetto all'anno precedente era di €5.278 (più della metà del reddito antecedente), circostanze che escludevano la particolare tenuità del fatto. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e Tonezzer condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002
Sanziona le omissioni nelle comunicazioni previste dall'art.79 lett. d) del medesimo decreto; dunque le omissioni richiamate sono integrate nel precetto penale e l'errore sull'obbligo si risolve in errore sulla legge penale.
art. 79 lett. d) D.P.R. 115/2002
art. 79, comma 1, lett. d), D.P.R. 115/2002
Stabilisce l'obbligo di comunicare le variazioni reddituali per il patrocinio a spese dello Stato; è considerata norma integratrice del precetto penale richiamato dall'art.95, e quindi non estranea alla fattispecie penale.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta dell'entità del danno e delle modalità della condotta; il superamento significativo della soglia e l'incremento reddituale rilevante possono escluderne l'applicabilità.
art. 47, comma 3, cod. pen.
L'errore su norme extrapenali non integratrici del precetto può escludere il dolo (errore sul fatto), ma non si applica quando la norma extrapenale è integrata nel precetto penale (come art.79 per art.95).
L'ignoranza inevitabile della legge penale è esimente solo se sussistono i criteri oggettivi, soggettivi o misti e se l'agente ha fatto tutto il possibile per informarsi; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali condizioni non sussistessero.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita la valutazione della Cassazione alle censure dedotte in appello: questioni nuove in cassazione non possono essere esaminate se non erano state sollevate in appello.
Norma processuale richiamata per la requisitoria scritta del Procuratore Generale; strumento con cui il PG può formulare conclusioni nella fase di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere esaminate questioni nuove non sollevate in appello: chi propone ricorso per cassazione deve assicurarsi che tutti i profili rilevanti siano tempestivamente dedotti nei gradi precedenti.
- Quando una norma amministrativa (es. art.79 D.P.R. 115/2002) è espressamente richiamata da una norma penale, l'errore su quell'obbligo è considerato errore sulla legge penale e non esclude il dolo.
- L'ignoranza inevitabile della legge penale è un'esimente assai restrittiva: bisogna dimostrare che la norma fosse tanto oscura o che si siano fatti tutti gli accertamenti possibili per conoscerla; il semplice fatto che il modulo non indichi espressamente la rilevanza penale non basta.
- Per ottenere l'applicazione dell'art.131-bis c.p. occorre una valutazione concreta e comparata dell'entità del danno e delle modalità della condotta; un lieve superamento numerico del limite può comunque non essere tenuto per trascurabile se l'aumento è significativo rispetto al reddito precedente.
- È prudente conservare e documentare ogni comunicazione con il difensore e con l'ufficio che gestisce il gratuito patrocinio: l'assenza di contatti o di verifiche può essere valutata negativamente dal giudice.
- In caso di dubbi sul contenuto di modulistica o sugli obblighi connessi al gratuito patrocinio, il soggetto deve attivarsi (consultare l'ufficio competente, chiedere chiarimenti formali al difensore) perché l'inazione difficilmente integra una causa di giustificazione penale.
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