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Ordinanza

Ordinanza n. 148/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. TA000178-2026-A del 12 marzo 2026 recante Procedimento Autorizzatorio Unico di VIA Impianto agrivoltaico avanzato denominato Portomaggiore Fossa di potenza pari a 24,97 MWp e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Portomaggiore e Argenta FE proposto da Iren Green Generation Tech Srl Comunicazione di archiviazione per improcedibilità con la quale Area Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna ha comunicato alla società improcedibilità e conseguente archiviazione del procedimento PAUR per violazione articolo 11 quinquies del Dlgs n. 190 2024, prevedendo il progetto realizzazione impianto in area buffer del sito UNESCO Ferrara Città del Rinascimento e Delta del Po; - della nota prot. n. 04 03 2026 0205269.E adottata da ARPAE in data 4 marzo 2026 conosciuta in quanto allegata al documento 1 recante articolo 27 bis Dlgs 152 2006 articolo 15 LR 4 2018 IREN GREEN GENERATION TECH SRL Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per progetto di impianto agrivoltaico avanzato denominato Portomaggiore Fossa di potenza pari a 24,97 MWp e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Portomaggiore e Argenta FE Comunicazione proposta di improcedibilità istanza"; - di tutti atti connessi presupposti e conseguenti anche se non conosciuti da parte ricorrente; NONCHE in subordine, ove l’art. 11 quinquies del TUFER fosse interpretato nel senso fatto proprio dalle Amministrazioni resistenti e, dunque, nel senso che lo stesso vieta l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, non rientranti tra gli interventi di cui all’Allegato A del TUFER, anche nella buffer zone dei siti UNESCO, per la disapplicazione della richiamata fonte in quanto lesiva dei principi comunitari di massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché per la proposizione della questione di legittimità costituzionale (i) dell’intero articolo 2, del D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4, che ha, inter alia, introdotto l’articolo 11 quinquies, in quanto emanato in carenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza in violazione dell’articolo 77 della Costituzione nonché (ii) specificamente dell’articolo 11 quinquies del TUFER, per violazione degli articoli 77,3, 9 e 41 della Costituzione.

Giustizia amministrativa202600683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione per improcedibilità dell’istanza di PAUR relativa a un impianto agrivoltaico in area buffer di un sito UNESCO

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione regionale e il provvedimento di ARPAE con cui è stata dichiarata l’improcedibilità, con conseguente archiviazione, dell’istanza di Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 24,97 MWp e delle relative opere di connessione nei Comuni di Portomaggiore e Argenta. L’archiviazione è stata motivata dal ritenuto contrasto del progetto con l’art. 11-quinquies del TUFER, in ragione della localizzazione dell’impianto nella buffer zone del sito UNESCO Ferrara, Città del Rinascimento e Delta del Po. In subordine, la ricorrente ha chiesto la disapplicazione della disposizione, ove interpretata come divieto di installazione di impianti da fonti rinnovabili non ricompresi nell’Allegato A del TUFER nelle buffer zone dei siti UNESCO, nonché la proposizione di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge n. 175/2025 e dell’art. 11-quinquies del TUFER per asserita violazione degli artt. 77, 3, 9 e 41 Cost. In sede cautelare il TAR ha rilevato che le questioni giuridiche prospettate richiedono approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Pur ritenendo necessario un approfondimento nel merito delle questioni giuridiche relative alla legittimità dell’archiviazione e all’interpretazione dell’art. 11-quinquies del TUFER, ha ravvisato, nel bilanciamento cautelare degli interessi, la prevalenza dell’interesse della società ricorrente limitatamente alla conservazione dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete. A tal fine, ha disposto la sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito. La discussione è stata fissata alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 11-quinquies TUFER

    La disposizione è stata posta dalle amministrazioni a fondamento dell’improcedibilità e dell’archiviazione dell’istanza di PAUR; il TAR ha ritenuto che la relativa questione interpretativa richieda approfondimento nel merito.

  • art. 2 d.l. 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4

    La disposizione è indicata come fonte che avrebbe introdotto l’art. 11-quinquies TUFER ed è stata censurata in subordine dalla ricorrente per asserita carenza dei presupposti della decretazione d’urgenza.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Richiamato nell’oggetto dell’istanza di avvio del procedimento unico di VIA relativa al progetto agrivoltaico.

  • art. 15 l.r. Emilia-Romagna n. 4/2018

    Richiamato nell’oggetto dell’istanza di avvio del procedimento unico di valutazione di impatto ambientale.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 77 Cost.

    Indicato dalla ricorrente quale parametro della censura di illegittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge n. 175/2025 e dell’art. 11-quinquies TUFER.

  • art. 3 Cost.

    Indicato dalla ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-quinquies TUFER.

  • art. 9 Cost.

    Indicato dalla ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-quinquies TUFER.

  • art. 41 Cost.

    Indicato dalla ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-quinquies TUFER.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le questioni di legittimità dell’atto amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può limitarsi a valutare il periculum in mora e adottare una tutela interinale circoscritta, senza anticipare la soluzione del merito.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, può prevalere l’interesse del proponente di un impianto energetico alla conservazione dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete, mediante sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione, nelle more della decisione sul ricorso.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionale

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