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Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 4/2018

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO, DI ACQUITURISMO E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 22/2014.

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 4/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la legge regionale Emilia-Romagna n. 22/2014 e disciplina definizioni, attività consentite, requisiti strutturali e igienico-sanitari, SCIA, controlli, club di eccellenza e regime transitorio. Si applica nel territorio regionale; la segnalazione unica è obbligatoria per l’esercizio delle attività. Le attività iniziate prima della modulistica regionale devono essere regolarizzate entro 30 giorni.

Disciplina di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse

Disciplina regionale di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse

Il regolamento attua in Emilia-Romagna la legge regionale 24 luglio 2014, n. 22, definendo in modo operativo i requisiti per pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e integra la normativa regionale e nazionale richiamata dal testo.

Definizioni e perimetro applicativo

Il provvedimento chiarisce alcune nozioni rilevanti per l’operatività delle imprese ittiche e acquicole. In particolare definisce impresa ittica, materie prime aziendali, ospitalità, attività ricreative/didattiche/culturali/sociali/sportive/escursionistiche, attività commerciali, somministrazione di pasti e bevande, degustazioni e marineria.

Pescaturismo

L’attività di pescaturismo comprende iniziative turistico-ricreative di divulgazione della cultura del mare e della pesca, escursioni in mare, lungo coste, lagune, laghi e fiumi, attività di conoscenza e valorizzazione dell’ambiente costiero e delle acque interne, pesca sportiva e ricreativa con attrezzi consentiti e trasporto di subacquei.

Per le acque marine è necessaria la specifica autorizzazione all’imbarco di persone estranee all’equipaggio, rilasciata dall’autorità competente all’iscrizione dell’imbarcazione, da allegare alla SCIA. Restano fermi i limiti e le regole statali su sistemi di pesca, attrezzi, aree e periodi di esercizio. Nelle acque interne l’attività può svolgersi su imbarcazioni in disponibilità dell’impresa, iscritte ai registri delle unità adibite alla navigazione interna, nel rispetto della normativa regionale sulle acque interne.

Ittiturismo: iniziative e ospitalità

L’ittiturismo può comprendere ospitalità, attività ricreative, didattiche, culturali, fornitura di beni e servizi, iniziative per la corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e attività di valorizzazione socio-culturale del settore ittico.

L’ospitalità può essere offerta nell’abitazione familiare, in edifici già nella disponibilità dell’impresa o su imbarcazioni armate dall’impresa. Gli edifici devono avere conformità edilizia e agibilità; le imbarcazioni devono rispettare specifici requisiti. Il limite generale è di 12 posti letto complessivi negli edifici in disponibilità dell’impresa o nell’abitazione familiare, con esclusione di culle o letti aggiuntivi occasionali per bambini sotto i 12 anni.

Nell’abitazione dell’imprenditore l’ospitalità è riservata all’imprenditore e ai familiari, nei soli locali abitabili, con un massimo medio di 4 posti letto per camera. Negli edifici diversi dall’abitazione familiare sono ammesse fino a 6 camere ammobiliate, con forme organizzative diverse purché conformi agli strumenti urbanistici e al titolo edilizio eventualmente richiesto. Se soggiorni o zone giorno senza posti letto vengono poi usati per il pernottamento, si applica la sanzione prevista dalla legge regionale.

L’ospitalità a bordo dell’unità da pesca richiede sistemazioni alloggio equivalenti a quelle normalmente previste per l’equipaggio.

Attività ricreative, didattiche e culturali nell’ittiturismo

Le attività accessorie devono essere strettamente legate al mondo della pesca e finalizzate a tutela, qualificazione e valorizzazione delle specificità della marineria, oltre che all’avvicinamento di popolazione e giovani alle tradizioni, alla cultura e all’ambiente della pesca.

Le attività didattiche devono far conoscere il mondo della pesca e le sue specificità attuali e storiche. Le attività sulla fruizione degli ecosistemi acquatici consistono in escursioni, visite guidate e incontri di educazione ambientale. Quelle di valorizzazione socio-culturale servono a promuovere la conoscenza dell’impresa ittica, il migliore utilizzo dei beni produttivi e la conservazione delle tradizioni e dell’ambiente in cui operano le attività ittiche.

Acquiturismo

L’acquiturismo ricomprende analoghe iniziative di ospitalità, attività ricreative, didattiche, culturali, fornitura di beni e servizi e iniziative per la fruizione degli ecosistemi acquatici e la valorizzazione socio-culturale dell’acquacoltura e del settore ittico.

Le attività di acquiturismo sono considerate attività connesse all’acquacoltura e devono rispettare il rapporto di connessione previsto dal regolamento. Tra le attrezzature dell’impresa di acquacoltura rientrano anche imbarcazioni con licenza di pesca di quinta categoria, licenza in conto proprio o iscritte ai registri della navigazione interna, se normalmente utilizzate nelle operazioni dell’allevamento. Alle attività di acquiturismo si applicano, in quanto compatibili, le regole previste per l’ittiturismo.

Attività connesse alla pesca e all’acquacoltura

Le imprese possono svolgere attività connesse mediante l’uso di strutture, attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività principale. Sono considerate connesse, se rispettano il rapporto di connessione con la pesca professionale o l’acquacoltura:

  • trasformazione, anche tramite manipolazione, cottura e conservazione;
  • distribuzione e commercializzazione, inclusa la somministrazione di pasti;
  • valorizzazione e promozione dei prodotti pescati e allevati;
  • attività per l’uso sostenibile e la tutela degli ecosistemi acquatici e dell’ambiente costiero.

La Regione definisce i criteri e parametri per individuare il rapporto di connessione.

Trasformazione, distribuzione e commercializzazione

L’attività di trasformazione comprende lavorazione, preparazione, modificazione e conservazione di prodotti ittici destinati al consumo e alla vendita diretta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di settore.

La distribuzione e commercializzazione comprendono la vendita diretta e il trasporto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Tali attività devono esprimere e valorizzare le produzioni aziendali, il territorio e la cultura alimentare locale. È ammessa la cessione occasionale al consumatore finale di piccoli quantitativi di prodotti primari, nel rispetto delle linee guida regionali igieniche.

Somministrazione di pasti e bevande e degustazioni

La somministrazione di pasti e bevande, anche non completa, è ammessa come attività commerciale connessa quando sia finalizzata a valorizzare i prodotti aziendali. La preparazione è limitata a 12 coperti per ciascuno dei due pasti principali. È possibile usare la cucina domestica dell’abitazione dell’imprenditore, purché nel rispetto delle norme igienico-sanitarie; in tal caso l’attività non è qualificata come pubblico esercizio.

Salvo l’uso della cucina domestica, occorrono locali conformi al regolamento CE n. 852/2004 e personale alimentarista formato secondo la normativa vigente e la legge regionale n. 11/2003. Non rientra nell’attività il semplice servizio di degustazione di prodotti ittici non elaborati gastronomicamente.

La somministrazione e le degustazioni di prodotti aziendali trasformati sono ammesse solo se sussistono:

  • disponibilità di materie prime ittiche aziendali;
  • notifica sanitaria sull’idoneità dei locali utilizzati.

Le preparazioni devono valorizzare prodotti tipici del territorio e, preferibilmente, le tradizioni gastronomiche locali. Il menù deve indicare piatti, bevande, prezzi e principali materie prime impiegate. Sono considerati prodotti propri anche quelli ottenuti da materie prime aziendali lavorate da terzi.

La prima colazione nelle strutture con solo servizio di alloggio non comporta l’obbligo di rispettare le percentuali di prodotto previste dalla legge regionale. In caso di calamità atmosferiche o epizoozie che abbiano impedito la pesca o l’acquacoltura, la somministrazione può essere svolta in deroga ai limiti quantitativi della legge regionale. L’uso della cucina domestica e dell’abitazione per l’ospitalità familiare è consentito solo in strutture conformi agli strumenti edilizi e urbanistici e dotate di certificato di conformità edilizia e agibilità.

Strutture, requisiti edilizi e igienico-sanitari

Le attrezzature, i beni, l’imbarcazione e gli edifici in disponibilità dell’impresa possono essere destinati alle attività di ittiturismo, acquiturismo e connesse senza mutamento di destinazione d’uso, purché nel rispetto della disciplina urbanistica comunale. Le trasformazioni edilizie devono essere compatibili con gli usi ammessi.

Le attività possono essere svolte anche in edifici di nuova costruzione, conformi agli strumenti urbanistici. I servizi accessori comprendono bagni non funzionali all’ospitalità, spogliatoi, ripostigli, disimpegni e vani tecnici; ove possibile, vanno collocati in aree portuali asservite alla pesca o in aree contigue all’impianto di acquacoltura.

Le sale pluriuso devono essere indicate nella SCIA con specifica delle attività possibili e della capienza massima. Per le piscine si rinvia alla disciplina regionale di settore.

Sotto il profilo igienico-sanitario l’imprenditore deve garantire il rispetto delle norme del settore, dei requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi e d’igiene comunali e della normativa sulla sicurezza degli impianti. Per la sicurezza alimentare si rinvia all’atto amministrativo regionale vigente.

SCIA, iscrizione regionale e adempimenti amministrativi

L’esercizio di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse richiede la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività produttive competente, che la trasmette al Comune interessato e alla Regione. La segnalazione è unica per tutte le attività svolte dalla medesima impresa. La modulistica è predisposta dalla Regione e utilizzata dai Comuni.

Il Comune, ricevuta la SCIA, comunica i dati alla Regione per l’iscrizione dell’impresa nell’elenco regionale degli operatori. La comunicazione comprende dati dell’impresa, iscrizione camerale o nell’anagrafe delle aziende agricole, descrizione dell’azienda e delle attività, quantità, eventuale certificazione biologica, attività che si intendono svolgere e indicazione di imbarcazioni, strutture e superfici destinate.

Prima della comunicazione, il Comune verifica a campione alcuni elementi dichiarati: qualifica di impresa ittica o di imprenditore agricolo con acquacoltura, iscrizione al registro imprese con codici ATECO pertinenti, partita IVA e sussistenza dei parametri del rapporto di connessione. Gli esiti devono risultare da verbale.

Club di eccellenza

I Club di eccellenza sono aggregazioni di imprese ittiche finalizzate a migliorare l’offerta in termini di specializzazione e valorizzazione di servizi e prodotti. Devono dotarsi di regolamento e disciplinare e possono fondarsi su obiettivi come:

  • prevalente uso di prodotti propri o tipici, con incremento di almeno il 25% rispetto al minimo previsto;
  • uso di almeno il 30% di una sola tipologia di prodotto aziendale con menù fisso di degustazione;
  • valorizzazione di prodotti di nicchia e offerta ristorativa e di vendita diretta coordinata;
  • servizi di accoglienza qualificati e supportati da adeguata motivazione;
  • certificazioni di qualità, incluse quelle ambientali;
  • valorizzazione di aspetti paesaggistici, culturali, sportivi o didattici con documentazione di supporto;
  • recupero di immobili storici e testimonali, con progetto unitario.

Il club deve essere costituito da almeno tre imprese ittiche. La domanda di riconoscimento va presentata alla Regione con atto costitutivo, elenco soci, organi di gestione, regolamento, disciplinare, marchio e denominazione, sistema di controllo e sanzioni, piano promozionale e finanziario, quota annua minima e relazione sui punti di forza e sul piano d’azione. La Regione decide entro 60 giorni. Ogni anno, entro il 31 marzo, il club trasmette registro soci, rendiconto finanziario, documentazione sulle attività svolte, controlli effettuati e aggiornamento del piano. La Regione può revocare il riconoscimento entro 60 giorni dall’istruttoria; in mancanza, il riconoscimento si intende confermato.

Obblighi dell’impresa e controlli

L’imprenditore deve esporre copia della SCIA, rispettare periodi di apertura e chiusura comunicati al Comune, rispettare il rapporto di connessione e i limiti quantitativi dichiarati, garantire produzioni sufficienti per la ristorazione, fornire dati a Comune, Regione e ISTAT e rispettare la normativa nazionale, regionale e comunale applicabile.

I Comuni effettuano controlli almeno una volta ogni tre anni, con primo controllo entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento. Verificano requisiti soggettivi e produttivi, volumi effettivi e modalità di svolgimento, vigilando anche contro l’uso di marchi ingannevoli. Gli esiti dei controlli vanno trasmessi alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Regime transitorio e rinvio

Gli imprenditori che già esercitavano, sulla base di normative nazionali, pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo o attività connesse devono presentare la SCIA entro 30 giorni dall’adozione della modulistica regionale.

Per quanto non disciplinato dalla legge regionale n. 22/2014 e dal regolamento, si applicano in via compatibile le norme nazionali e regionali vigenti in materia di agriturismo.

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