Cassazione Penale, Ordinanza n. 07845/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna dell'imputato per la detenzione di 21,35 grammi di hashish destinata alla cessione a terzi e ha posto a suo carico le spese processuali, oltre al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in ragione della declaratoria di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di stupefacente finalizzata alla cessione a terzi. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo si deduceva vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, sostenendo in sostanza che la finalità di spaccio non fosse stata provata e che la ricostruzione dei fatti fosse frutto di una lettura alternativa delle risultanze probatorie; con il secondo si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la decisione di merito non avesse valorizzato adeguatamente la giovane età e l'incensuratezza. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e perché la motivazione della sentenza impugnata era congrua, logica e coerente con gli indici indiziari della finalità di spaccio e con i criteri di valutazione delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice contestata per la detenzione illecita di sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi, in ipotesi di lieve entità
art. 73, comma 1-bis, lettera a), ultimo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990
gli indici [...] possono essere individuati
la prova della finalità di spaccio può essere desunta da indici anche indiziari, non essendo necessario che ricorrano tutti, purché il ragionamento inferenziale sia univoco e fondato su corrette massime di अनुभवienza
le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono elementi positivi; l'assenza di precedenti o la giovane età non bastano di per sé a imporne il riconoscimento
per la concessione delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice richiami in motivazione i parametri ritenuti rilevanti, senza doverli esaminare tutti
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La finalità di spaccio nella detenzione di stupefacenti può essere provata mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, valutati nel loro complesso; non è necessario che siano presenti tutti gli indici elaborati dalla legge o dalla giurisprudenza.
- La valutazione sulla destinazione della sostanza a terzi è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e non travisante le risultanze processuali.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera lettura alternativa delle prove o contestare il merito della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivi valorizzabili a favore dell'imputato; la sola giovane età o l'incensuratezza non impongono il loro riconoscimento.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, di elementi ostativi o della mancanza di aspetti positivi, senza dover esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende.
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