Cassazione Penale, Sentenza n. 22271/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Vasumini era stato condannato per il reato previsto dagli artt. 81 e 483 c.p. per aver attestato falsamente nella domanda di partecipazione a un concorso pubblico e nella dichiarazione sostitutiva circostanze non veritiere: in particolare l'omessa indicazione di precedenti penali (anche derivanti da patteggiamento) e la dichiarazione di aver prestato "lodevole servizio" presso pubbliche amministrazioni. Il ricorrente ha impugnato per sette motivi: erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione; rilevanza delle modifiche legislative (d.lgs. n. 122/2018) rispetto all'obbligo di autocertificare sentenze di patteggiamento; illegittimità o ambiguità del bando che avrebbe richiesto informazioni non autocertificabili; mancato accertamento del dolo per effetto dell'equivocità del bando e di elementi attestanti buona fede; errori nella commisurazione della pena, nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e nella mancata concessione della sospensione condizionale; e contestazione della provvisionale riconosciuta alla parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso. Ha confermato che il mendacio nelle dichiarazioni sostitutive può integrare il reato di cui all'art. 483 c.p. alla luce dell'art. 76 del DPR 445/2000, ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai punti a) e b) del capo d'imputazione (cioè le omissioni relative a determinate annotazioni del casellario/condanne patteggiate), perché il fatto non sussiste: il bando rinviava alla normativa sulle dichiarazioni sostitutive e l'art. 46 lett. aa) DPR 445/2000 consente l'autocertificazione solo delle risultanze del casellario; perciò l'amministrazione non poteva legittimamente pretendere autocertificazioni oltre i limiti previsti dalla normativa sul casellario. Quanto al terzo capo (la presunta attestazione mendace del "lodevole servizio") la cassazione ha invece rigettato il ricorso e confermato la condanna su quel punto. Per la quantificazione della pena la Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, tenendo conto dell'annullamento parziale e dei principi richiamati sulla rilevanza della precedente pena patteggiata al fine della concedibilità dei benefici.
Norme richiamate
Disciplina la falsa attestazione; la Corte conferma che può applicarsi anche al mendacio nelle dichiarazioni sostitutive quando l'atto ha funzione probatoria e dunque è destinato a provare la verità dei fatti attestati
"rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico" (terzo comma)
Funge da clausola estensiva che equipara, ai fini della responsabilità, le dichiarazioni sostitutive a quelle rese a pubblico ufficiale, collegando la dichiarazione alla responsabilità penale quando l'atto è destinato a funzione probatoria
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive disciplinate da queste norme sono per loro natura destinate a provare la verità di fatti, stati e qualità personali; l'art. 46 lett. aa) limita l'autocertificazione alle risultanze del proprio casellario giudiziale
art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002
Norma sul rilascio di informazioni del casellario giudiziale; la modifica successiva non integra la fattispecie penale che era contestata
Ha modificato l'art. 28 DPR 313/2002 ma tale modifica non incide retroattivamente sulla configurazione del reato contestato nel caso concreto
Regola l'estinzione degli effetti penali del patteggiamento; la Corte ricorda che l'estinzione limita alcuni effetti ma non cancella l'incidenza di una pena detentiva applicata con patteggiamento ai fini della concedibilità di ulteriori benefici
Norme rilevanti per la valutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena: la precedente pena detentiva conteggia ai fini dell'ostatività al beneficio
Massime di principio
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 possono integrare il reato di falsa attestazione (art. 483 c.p.) se l'atto è destinato a funzionare come prova dei fatti dichiarati, in base all'art. 76 del DPR 445/2000
- La pubblica amministrazione non può eludere i limiti posti dalla normativa sul casellario (DPR 313/2002 e DPR 445/2000) pretendendo che il candidato autocertifichi informazioni che per legge non rientrano nelle "risultanze del casellario"; l'omissione di fatti non riportabili nel certificato penale non integra in sé il reato di falsa attestazione
- L'ambiguità o l'equivocità di un bando può incidere sulla valutazione del dolo, ma non basta automaticamente a provare la buona fede: bisogna verificare se il dichiarante fosse consapevole dell'obbligo e della impossibilità di attestare autonomamente la circostanza (es. richiesta di un attestato specifico non rilasciabile)
- Le modifiche legislative successive (es. d.lgs. n. 122/2018) non sempre incidono retroattivamente sulla responsabilità penale già contestata, salvo che la novella disciplini profili sostanziali rilevanti e applicabili al fatto
- In caso di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali ha limiti: una pena detentiva applicata con patteggiamento continua a pesare ai fini della valutazione per la concessione di benefici come la sospensione condizionale
- Se si contesta una dichiarazione sostitutiva, valutare sempre (i) quale norma attribuisce all'atto funzione probatoria, (ii) cosa risulti effettivamente dal casellario e (iii) se il bando ha richiesto legittimamente informazioni autocertificabili
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