Cassazione Civile, Ordinanza n. 08289/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Le ricorrenti avevano insinuato al passivo un credito complessivo fondato su un rapporto di associazione in partecipazione relativo a una farmacia: chiedevano la restituzione di apporti versati, il pagamento di utili asseritamente maturati e il risarcimento dei danni per il preteso inadempimento dell’associante agli obblighi contrattuali e gestori. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo non provato il grave inadempimento, escludendo la responsabilità dell’associante per il dissesto della farmacia, negando utili ulteriori da distribuire e valorizzando anche l’irrilevanza di alcune pretese istruzioni gestorie perché incompatibili con la disciplina pubblicistica del settore farmaceutico. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) vizio di motivazione per omesso/erroneo esame di fatti decisivi e per non avere considerato successivi provvedimenti cautelari che, secondo loro, avrebbero riconosciuto l’inadempimento; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 98 e 99 l. fall. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere il Tribunale mal valutato le prove e il comportamento dell’associante; 3) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di ammissione del credito da conferimento nella misura effettivamente versata e non in quella contabile, nonché sulla decurtazione per perdite; 4) contraddittorietà e illogicità della motivazione circa l’assenza di utili per gli anni 2012 e 2013.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero, sotto la veste di vizi motivazionali o violazioni di legge, a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze documentali, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i provvedimenti cautelari richiamati non integravano fatti storici decisivi omessi dal giudice di merito e non erano comunque accertamenti definitivi. Quanto al terzo motivo, ha escluso l’omessa pronuncia, poiché il Tribunale si era comunque pronunciato sulla domanda creditoria, sia pure accogliendola solo parzialmente; le ulteriori doglianze erano inoltre carenti di autosufficienza. Spese di lite a carico delle ricorrenti e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplinava l’opposizione allo stato passivo nel giudizio di merito richiamato dalle ricorrenti.
era la norma processuale invocata per l’opposizione allo stato passivo e per la sua impugnazione.
la gravità dell’inadempimento era il parametro evocato dalle ricorrenti per chiedere la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non il riesame del materiale istruttorio o delle prove documentali.
impone il requisito di autosufficienza del ricorso, richiedendo la compiuta indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti.
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisce diverso peso alle prove dedotte.
la doglianza non può riguardare la mera preferenza data dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre, trattandosi di valutazione di merito.
era richiamato come parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto contrattuale.
era richiamato come parametro di buona fede nell’esecuzione del contratto.
l’omessa pronuncia non ricorre quando il giudice decide la domanda, anche solo parzialmente, ma solo se la domanda è del tutto non esaminata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
era invocato per censurare la motivazione del decreto, ma la Corte ha ritenuto la censura in realtà diretta al merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
legittima il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito nel testo del d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell’ulteriore contributo unificato.
richiamati nel merito per affermare la necessità della gestione diretta dell’azienda farmaceutica da parte del farmacista abilitato.
richiamato nel merito come norma pubblicistica incompatibile con poteri gestori generali attribuiti alle associate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. consente solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non di ottenere una nuova valutazione delle prove o una rilettura dei documenti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di decisione fondata su prove non dedotte dalle parti o di travisamento del regime legale della prova; non è invece ammissibile quando si contesta la mera valutazione comparativa delle risultanze istruttorie.
- L’omessa pronuncia non sussiste se il giudice ha comunque esaminato la domanda, anche accogliendola solo parzialmente; in tal caso il vizio, se del caso, è di merito e non di omissione di pronuncia.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi censura la valutazione di documenti o atti deve indicarne e riprodurne compiutamente il contenuto rilevante, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- In sede di legittimità non possono essere valorizzati come "fatti storici" i provvedimenti cautelari non definitivi e gli atti processuali richiamati solo per sostenere un diverso apprezzamento del merito.
- Quando il giudice di merito esclude la gravità dell’inadempimento e quindi la risoluzione del contratto, resta precluso in cassazione trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del medesimo quadro fattuale.
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