Cassazione Penale, Ordinanza n. 19824/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato, in esecuzione di pena per rapina, aveva chiesto in sede di sorveglianza la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva rigettato l'istanza ritenendo, sulla base della relazione negativa dei Carabinieri di Latina e della Guardia di finanza, l'inidoneità dell'attività lavorativa proposta, l'assenza di un principio di revisione critica rispetto al reato e la mancanza di iniziative risarcitorie verso la persona offesa, elementi ritenuti incompatibili con una prognosi favorevole di reinserimento sociale. Il ricorso per cassazione deduceva inosservanza o errata applicazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione con travisamento della prova, contestando gli esiti istruttori e l'apprezzamento delle risultanze, in particolare della relazione UEPE allegata, nonché la supposta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure meramente di fatto e comunque manifestamente infondate. Ha rilevato che la motivazione del Tribunale era ampia, coerente e immune da vizi logici, fondata non su una mancata ammissione dei fatti ma su plurime risultanze istruttorie complessivamente valutate, tra cui la relazione negativa delle forze di polizia, l'inidoneità del lavoro proposto, l'assenza di revisione critica e la mancata iniziativa risarcitoria. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma sulla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, valorizzando il giudizio prognostico sulla capacità del condannato di reinserirsi socialmente e l'apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie.
Indica il titolo di reato per cui la pena era in esecuzione, ossia rapina aggravata nelle forme richiamate dal provvedimento.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di sorveglianza sulla concessione dell'affidamento in prova, il Tribunale può fondare il diniego su una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie e sulla prognosi di reinserimento sociale, valorizzando anche elementi successivi al reato come l'atteggiamento del condannato, l'assenza di revisione critica e la mancata riparazione del danno.
- Le censure di legittimità che si limitano a contestare l'apprezzamento del merito o a dedurre illogicità non riscontrabili nel provvedimento sono inammissibili quando la motivazione del giudice di merito sia ampia, coerente e priva di vizi logici manifesti.
- Il travisamento della prova non può essere utilmente dedotto in cassazione se la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di sorveglianza.
- La mancata idoneità dell'attività lavorativa proposta e l'assenza di iniziative risarcitorie verso la persona offesa possono costituire elementi negativi nella valutazione della affidabilità del condannato ai fini delle misure alternative.
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