Cassazione Civile, Ordinanza n. 29574/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per l’anno 2010 in materia di imposta di registro, relativo alla tassazione di un decreto ingiuntivo nel quale era stata anche enunciata una ricognizione di debito. La contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla CTP di Milano, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso; la CTR Lombardia, su appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto corretta la tassazione in misura fissa della ricognizione di debito, valorizzandone la natura dichiarativa e il principio di alternatività IVA/registro ex artt. 5 e 40 d.P.R. n. 131/1986. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto un unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 della Tariffa, Parte Prima, e 40 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la CTR avesse applicato il principio di alternatività a un atto non assoggettabile a IVA, poiché la ricognizione di debito ha natura meramente dichiarativa. Nel corso del giudizio la contribuente ha inoltre presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119/2018, poi negata dall’Ufficio; avverso tale diniego la contribuente ha resistito e depositato memoria, sostenendo la definibilità della controversia.
La decisione
La Corte ha preliminarmente accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, affermando che anche la lite relativa all’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro può rientrare nell’ambito dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 quando l’atto esprima una vera pretesa impositiva e non una mera attività liquidatoria. Ha quindi ritenuto che, nel caso concreto, l’avviso avesse natura sostanzialmente impositiva, poiché la questione riguardava l’an e il quantum della pretesa fiscale in relazione alla tassazione proporzionale o fissa del credito portato dal decreto ingiuntivo. Accertato il perfezionamento della definizione agevolata mediante presentazione dell’istanza e pagamento dell’importo dovuto, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
artt. 5 e 40 d.P.R. n. 131/1986
invocati per il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro; la Corte richiama il tema per affermare che l’avviso va qualificato in base alla sua effettiva funzione sostanziale e non alla sola veste formale.
art. 22 Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986
richiamato come norma sulla tassazione degli atti enunciati; la Corte lo collega alla questione della natura impositiva dell’avviso di liquidazione.
consente la definizione agevolata delle liti pendenti; la Corte afferma che vi rientrano anche controversie aventi ad oggetto avvisi di liquidazione che esprimano una pretesa fiscale sostanzialmente impositiva.
art. 7, commi 2, lett. b), e 3, d.l. n. 119/2018
richiamati come base della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018
norma rispetto alla quale è stato impugnato il diniego dell’Amministrazione alla definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
richiamato per affermare che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in via conforme al principio sulle spese nel processo tributario estinto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle liti pendenti, la natura dell’atto va valutata in concreto sulla base della sua funzione sostanziale: un avviso formalmente qualificato come liquidazione può essere considerato atto impositivo se, in realtà, esprime per la prima volta una pretesa fiscale maggiore rispetto a quella provvisoriamente applicata.
- Una controversia è definibile in via agevolata quando la contestazione del contribuente investe in modo effettivo i presupposti e i contenuti dell’obbligazione tributaria, e non una mera attività materiale o aritmetica di liquidazione.
- In materia di imposta di registro, la distinzione tra tassazione fissa e proporzionale dipende dalla qualificazione giuridica dell’atto e dal presupposto impositivo effettivamente ravvisabile, non dalla sola etichetta formale dell’avviso emesso dall’Ufficio.
- Il pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata, corredato dalla relativa istanza, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con disciplina delle spese secondo la previsione speciale applicabile.
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