Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29574/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per l’anno 2010 in materia di imposta di registro, relativo alla tassazione di un decreto ingiuntivo nel quale era stata anche enunciata una ricognizione di debito. La contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla CTP di Milano, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso; la CTR Lombardia, su appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto corretta la tassazione in misura fissa della ricognizione di debito, valorizzandone la natura dichiarativa e il principio di alternatività IVA/registro ex artt. 5 e 40 d.P.R. n. 131/1986. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto un unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 della Tariffa, Parte Prima, e 40 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la CTR avesse applicato il principio di alternatività a un atto non assoggettabile a IVA, poiché la ricognizione di debito ha natura meramente dichiarativa. Nel corso del giudizio la contribuente ha inoltre presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119/2018, poi negata dall’Ufficio; avverso tale diniego la contribuente ha resistito e depositato memoria, sostenendo la definibilità della controversia.

La decisione

La Corte ha preliminarmente accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, affermando che anche la lite relativa all’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro può rientrare nell’ambito dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 quando l’atto esprima una vera pretesa impositiva e non una mera attività liquidatoria. Ha quindi ritenuto che, nel caso concreto, l’avviso avesse natura sostanzialmente impositiva, poiché la questione riguardava l’an e il quantum della pretesa fiscale in relazione alla tassazione proporzionale o fissa del credito portato dal decreto ingiuntivo. Accertato il perfezionamento della definizione agevolata mediante presentazione dell’istanza e pagamento dell’importo dovuto, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle liti pendenti, la natura dell’atto va valutata in concreto sulla base della sua funzione sostanziale: un avviso formalmente qualificato come liquidazione può essere considerato atto impositivo se, in realtà, esprime per la prima volta una pretesa fiscale maggiore rispetto a quella provvisoriamente applicata.
  • Una controversia è definibile in via agevolata quando la contestazione del contribuente investe in modo effettivo i presupposti e i contenuti dell’obbligazione tributaria, e non una mera attività materiale o aritmetica di liquidazione.
  • In materia di imposta di registro, la distinzione tra tassazione fissa e proporzionale dipende dalla qualificazione giuridica dell’atto e dal presupposto impositivo effettivamente ravvisabile, non dalla sola etichetta formale dell’avviso emesso dall’Ufficio.
  • Il pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata, corredato dalla relativa istanza, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con disciplina delle spese secondo la previsione speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.