Cassazione Civile, Ordinanza n. 30600/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva rettificato il reddito ai fini IRPEF per le annualità 2007 e 2008 ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, fondandosi sul possesso di due immobili e due autovetture ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la decisione era stata confermata in appello dalla CTR dell'Emilia-Romagna, che aveva ritenuto non fornita prova contraria idonea a superare le presunzioni dell'accertamento sintetico. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 38, comma quarto, del d.P.R. n. 600 del 1973 e del D.M. 10 settembre 1992, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, contestando la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice d'appello; con il secondo ha riproposto le medesime censure con specifico riferimento alla contrazione di un mutuo, sostenendo che tale elemento giustificasse la disponibilità dei beni contestati. Successivamente la contribuente ha depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197 del 2022; l'Amministrazione finanziaria ha poi preso atto del pagamento della prima rata e chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sopravvenuta definizione agevolata della controversia, dichiarando estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito e della valutazione delle presunzioni relative al possesso di beni indice di capacità contributiva; la censura ricorrente riguardava la corretta applicazione della disciplina e la prova contraria.
D.M. 10 settembre 1992
richiamato insieme all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella censura sulla disciplina dell'accertamento sintetico.
art. 1, commi da 186 a 202, della l. 27 dicembre 2022, n. 197
normativa sulla definizione agevolata della controversia tributaria, alla quale la contribuente ha dichiarato di avere aderito, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha affermato che la disposizione sul doppio contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenga sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, è di per sé idonea a determinare l'estinzione del processo.
- La definizione agevolata della controversia tributaria può comportare la cessazione della materia del contendere e la declaratoria di estinzione del giudizio.
- La disciplina del doppio contributo unificato è di stretta interpretazione e non si estende oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia o cessazione della materia del contendere, non ricorrono i presupposti per applicare il meccanismo sanzionatorio del doppio contributo unificato.
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