Cassazione Penale, Sentenza n. 29026/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugnava la sentenza di appello che aveva confermato l'assoluzione dell'imputato dal delitto di avere provocato per colpa il crollo di porzione dell'edificio condominiale a seguito di lavori di ristrutturazione nell'appartamento di proprietà dell'imputato. I motivi principali del ricorso riguardavano: 1) la mancata considerazione della culpa in eligendo poiché l'imputato avrebbe affidato progettazione e lavori a soggetti privi di titolo e capacità tecnica senza adeguate verifiche; 2) violazioni e refusi normativi relativi agli artt. 113, 434, 449 c.p. e disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (art.89 e 90 D.Lgs. 81/2008); 3) l'omessa nomina del direttore dei lavori in presenza di opere che lo avrebbero reso necessario (richiamando art.1 e 2 del Regolamento Edilizio comunale); 4) l'erronea formula assolutoria adottata ("non avere commesso il fatto"), con richiesta di sostituzione con la formula "il fatto non costituisce reato" per non precludere le azioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso attinenti al merito della decisione: ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'imputato si era in concreto affidato a una società e a professionisti apparenti idonei e non sussisteva colpa nella scelta dell'appaltatore né obbligo normativo di nominare un direttore dei lavori in relazione alla CILA presentata. Tuttavia la Cassazione ha accolto il quarto motivo relativo alla formula assolutoria: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla formula, disponendo la sostituzione della formula "non avere commesso il fatto" con "il fatto non costituisce reato" (poiché la motivazione riconosce la materialità dell'evento ma l'assenza dell'elemento soggettivo). In conseguenza di ciò ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio sulle conseguenze civili e per la regolazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art.102 c.p.p.
Richiamato in relazione alla nomina di sostituto processuale depositata in udienza; uso procedurale documentale.
art.100 c.p.p.
Richiamato in relazione al deposito di procura speciale da parte della parte civile; uso procedurale.
art.652 c.p.p.
Richiamato per chiarire che la formula assolutoria adottata incide sull'esercizio dell'azione civile: la formula "il fatto non costituisce reato" non preclude l'azione civile ex art.652 c.p.p.
art.622 c.p.p.
Richiamato per disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per il nuovo giudizio sulle questioni civili conseguenti all'annullamento parziale.
art.113 cod.pen.
Norma penale di carattere generale invocata nei motivi per profili di colpa; la Corte ha valutato le circostanze fattuali e l'assenza di colpa imputabile al committente.
art.434 cod.pen.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla tipologia di reato ascritta (delitto colposo con esiti lesivi/disastrosi); la Corte l'ha valutato alla luce della responsabilità del committente e della causalità riconosciuta.
art.449 cod.pen.
Invocato nei motivi relativi alla colpa specifica e generica e alla qualificazione della condotta omissiva/commissiva dell'imputato; non ha portato a riforma della sentenza di merito.
art.43 cod.pen.
Richiamato rispetto ai profili di colpa e partecipazione; la Corte ha esaminato la rilevanza della condotta del committente nella genesi dell'evento.
art.89 e art.90 D.Lgs. 81/2008
Richiamati con riferimento alle norme sulla sicurezza nei cantieri e alle responsabilità in materia di salute e sicurezza; la Corte non ha ritenuto che la violazione di queste disposizioni portasse a responsabilità penale del committente nei termini dedotti.
Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma, art.1 e art.2
"la domanda di autorizzazione ad eseguire o modificare opere previste nell'art.1 deve essere indirizzata al Sindaco, firmata dal proprietario, dal progettista e dal direttore dei lavori"
La Corte ha interpretato l'art.2 come riferito alla domanda di autorizzazione formale, diversa dalla CILA; pertanto la previsione della firma del direttore dei lavori non era operativa per le opere effettuate mediante CILA, escludendo l'obbligo regolamentare in quel procedimento.
art.6-bis TU 380/2001 (introdotto con D.Lgs. 222/2016)
Richiamato in ordine alla disciplina della CILA e alla mancata necessità della nomina del direttore dei lavori per le comunicazioni di inizio lavori; la Corte ha sottolineato che la modifica normativa successiva non poteva però incidere sui fatti anteriori.
Massime di principio
- Quando la materiale relazione causale tra lavori e danno è accertata, l'assoluzione va motivata distinguendo tra assenza di materiale coinvolgimento (formula "per non avere commesso il fatto") e assenza dell'elemento soggettivo/punibilità (formula "il fatto non costituisce reato"); la scelta della formula è rilevante per le azioni civili subsequenziali.
- La culpa in eligendo (colpa nella scelta dell'appaltatore o del professionista) richiede valutazione concreta: natura e consistenza dei lavori, criteri di selezione adottati, capacità organizzativa dell'impresa scelta, eventuale ingerenza del committente e l'agevole percepibilità di situazioni di pericolo. L'affidamento a una società e a professionisti apparentemente in regola può essere ritenuto legittimo se sussistono elementi concreti di affidabilità.
- La mancata nomina del direttore dei lavori può costituire colpa solo se esiste un obbligo normativo o regolamentare specifico applicabile alla tipologia di intervento; la presentazione di una CILA, che ha natura ricognitiva/asseverativa, spesso esclude l'obbligo formale della nomina previsto per procedure autorizzatorie differenti.
- Per le parti civili, è importante ottenere dalla cognizione penale una formula assolutoria favorevole agli interessi civili: la differenza tra le formule può incidere sull'esercizio e sull'esito dell'azione civile; ove riconosciuta la materialità del fatto ma non la punibilità, la formula corretta è "il fatto non costituisce reato".
- Per ridurre il rischio di responsabilità in capo al committente: documentare le verifiche eseguite sui professionisti e sulle imprese (iscrizioni, certificazioni, referenze), formalizzare incarichi e contratti, valutare la nomina di un direttore dei lavori o altra figura di controllo in base alla complessità dell'intervento e alla disciplina locale, e ottenere asseverazioni tecniche solide in caso di CILA.
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