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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27379/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società e i soci hanno impugnato la sentenza n. 23/2020 della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Chieti di rigetto dell’opposizione a un decreto ingiuntivo per contributi richiesti dall’INPS per il periodo agosto-novembre 2003. I contributi erano stati interessati dalla sospensione disposta per gli eventi alluvionali che colpirono l’Abruzzo il 23, 24 e 25 gennaio 2003 dall’OPCM n. 3281/2003. Con dieci motivi, i ricorrenti hanno dedotto: 1) che la società non fosse legittimata a opporsi perché il decreto era stato richiesto contro i soci e non contro la società; 2) violazione dell’onere della prova, per avere la Corte d’appello attribuito valore probatorio all’attestazione del direttore provinciale INPS; 3) vizio di motivazione, perché la sentenza avrebbe supposto senza fondamento che l’attestazione derivasse da un previo accertamento e avrebbe rilevato che la società non aveva dedotto la sospensione dell’attività; 4) violazione delle regole sull’onere della prova e sul disconoscimento della scrittura, per aver valorizzato una richiesta di rateizzazione disconosciuta e un versamento parziale; 5) erronea individuazione dei mesi di sospensione, del numero delle rate e della decorrenza della prescrizione; 6) erronea esclusione della natura periodica delle rate e conseguente individuazione del dies a quo della prescrizione; 7)-9) errata interpretazione dell’avviso bonario del 14 marzo 2013 e contestazione della sua efficacia interruttiva verso la società e la socia, oltre che dei presupposti della presunzione di conoscenza; 10) omesso esame di documenti decisivi, in presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ragione decisiva della sentenza d’appello: il decreto era stato notificato presso la sede della società ai soci, anche quali amministratori, e la società aveva contestato nel merito la pretesa contributiva. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati respinti: l’attestazione INPS non era stata considerata prova assoluta, ma valutata insieme agli altri elementi; la sospensione dei pagamenti discendeva direttamente dall’OPCM, mentre la censura sulla valutazione del versamento parziale mirava a ottenere una non consentita rilettura del documento. I motivi quinto e sesto sono stati respinti: la sospensione aveva lasciato unitario il debito, modificandone le modalità di adempimento mediante rateizzazione; la prescrizione quinquennale decorreva dalla scadenza dell’ultima rata, individuata nel 30 aprile 2011. I motivi settimo, ottavo e nono sono stati respinti: la lettura dell’avviso bonario come rivolto al socio anche quale legale rappresentante della società era plausibile e adeguatamente motivata; la ricezione presso la sede sociale attivava la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., e l’atto interruttivo rivolto al socio quale rappresentante produceva effetti anche per la società. Il decimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, a fronte della doppia conforme, non erano state indicate e dimostrate ragioni di fatto differenti tra le decisioni di primo grado e d’appello e le doglianze sollecitavano una rivalutazione del merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità in favore dell’INPS, liquidate in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte non ha onerato della prova la parte cui non spettava; ha, invece, deciso sulla base del materiale a disposizione, ossia la attestazione del direttore della sede INPS – che ha qualificato come elemento che, pur non essendo dotato di efficacia probatoria assoluta, poteva essere utilmente valutato anche in sede di opposizione – unitamente ad ulteriori elementi o argomenti.

    L’attestazione dell’INPS, pur non avendo efficacia probatoria assoluta, può essere valutata dal giudice dell’opposizione insieme agli altri elementi acquisiti, senza che ciò comporti di per sé un’inversione dell’onere della prova.

  • art. 214 c.p.c.

    Peraltro, la sospensione di cui all’OPCM n. 3281/2003 operava ex lege, come stabilito dall’art. 7, secondo cui “1. Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2003, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte o per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi, o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non si dà luogo a rimborso”, di tal ché il disconoscimento non ha rilievo, posto che è stata la suddetta ordinanza a disporre la sospensione dei pagamenti dei contributi per il periodo indicato, con obbligo di riprendere il versamento, mediante rateizzazione, a decorrere dal gennaio 2004, con la conseguenza che non è revocabile in dubbio che il pagamento dei contributi di cui si discute sia stato oggetto di sospensione.

    La Corte ha ritenuto irrilevante il disconoscimento della richiesta di rateizzazione rispetto alla prova della sospensione e della ripresa rateale dei pagamenti, poiché queste conseguenze discendevano direttamente dall’ordinanza.

  • art. 216 c.p.c.

    Peraltro, la sospensione di cui all’OPCM n. 3281/2003 operava ex lege, come stabilito dall’art. 7, secondo cui “1. Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2003, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte o per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi, o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non si dà luogo a rimborso”, di tal ché il disconoscimento non ha rilievo, posto che è stata la suddetta ordinanza a disporre la sospensione dei pagamenti dei contributi per il periodo indicato, con obbligo di riprendere il versamento, mediante rateizzazione, a decorrere dal gennaio 2004, con la conseguenza che non è revocabile in dubbio che il pagamento dei contributi di cui si discute sia stato oggetto di sospensione.

    La Corte ha ritenuto che il disconoscimento della sottoscrizione sulla richiesta di rateizzazione non fosse decisivo per la controversia, perché la sospensione e la ripresa dei pagamenti in forma rateale erano previste direttamente dall’OPCM.

  • art. 7 OPCM 18 aprile 2013

    Peraltro, la sospensione di cui all’OPCM n. 3281/2003 operava ex lege, come stabilito dall’art. 7, secondo cui “1. Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2003, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte o per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi, o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non si dà luogo a rimborso”, di tal ché il disconoscimento non ha rilievo, posto che è stata la suddetta ordinanza a disporre la sospensione dei pagamenti dei contributi per il periodo indicato, con obbligo di riprendere il versamento, mediante rateizzazione, a decorrere dal gennaio 2004, con la conseguenza che non è revocabile in dubbio che il pagamento dei contributi di cui si discute sia stato oggetto di sospensione.

    La disposizione ha sospeso fino al 31 dicembre 2003 i pagamenti contributivi dei soggetti interessati e ha previsto il recupero delle somme senza oneri accessori, in rate pari a otto volte i mesi di sospensione, con ripresa dei versamenti dal gennaio 2004.

  • art. 2943 c.c.

    La Corte ha rilevato che: l’avviso è stato notificato a Nasuti Luigi presso la sede della Trasporti Luigi Nasuti e c snc; la notifica è stata effettuata al Nasuti sia in proprio sia quale legale rappresentante; opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. poiché la raccomandata è stata ricevuta presso la sede legale della società, che era quindi gravata dell’onere di dimostrare di essere stata senza sua colpa nella impossibilità di averne notizia.

    L’avviso bonario del 14 marzo 2013, ritenuto idoneo a interrompere la prescrizione, è stato considerato portato a conoscenza della società perché notificato al socio anche nella qualità di legale rappresentante presso la sede sociale.

  • art. 2935 c.c.

    come per tutti i debiti rateizzati, vale anche in questo caso il noto insegnamento in virtù del quale la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 9695 del 2011 e Cass. n. 25047 del 2009); conseguentemente, solo trascorso inutilmente il termine per il versamento dell'ultima delle ottanta rate (cioè alla data del 30 aprile 2011) iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale

    Per il debito contributivo unitario la cui scadenza è stata dilazionata in rate, la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata del piano di regolarizzazione, non dalla scadenza delle singole rate.

  • art. 1335 c.c.

    La Corte ha rilevato che: l’avviso è stato notificato a Nasuti Luigi presso la sede della Trasporti Luigi Nasuti e c snc; la notifica è stata effettuata al Nasuti sia in proprio sia quale legale rappresentante; opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. poiché la raccomandata è stata ricevuta presso la sede legale della società, che era quindi gravata dell’onere di dimostrare di essere stata senza sua colpa nella impossibilità di averne notizia.

    La comunicazione recapitata presso la sede legale si presume conosciuta dalla società; spetta a quest’ultima dimostrare di essere stata, senza propria colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L’interpretazione di un atto costituisce un accertamento di fatto, demandato in via esclusiva al giudice di merito, di tal chè la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. la cui portata è generale, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione.

    La censura in cassazione dell’interpretazione di un atto deve indicare specificamente i criteri ermeneutici violati, le ragioni della loro violazione e il testo dell’atto; non basta contrapporre una diversa lettura a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito.

  • art. 1310 c.c.

    In diritto va affermato che nei rapporti fra soci e società di persone il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci della società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione e la conseguente applicabilità dell'art. 1310 cod. civ., per cui l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un socio ha effetto anche nei confronti della società (Cass. n.22903/2013; cfr. Cass. n. 1151/1962, Cass. n. 15713/2004, Cass. n. 18653/2004, Cass. n.20891/2008), ciò in special modo quando al socio l'atto interruttivo della prescrizione non sia notificato in proprio, bensì quale legale rappresentante della società.

    Nei rapporti tra società di persone e soci, la responsabilità sussidiaria dei soci non esclude la solidarietà dell’obbligazione; l’atto interruttivo della prescrizione notificato a un socio può quindi produrre effetti anche verso la società, in particolare se il socio lo riceve quale legale rappresentante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Infine è inammissibile l’ultimo motivo, che predica un omesso esame in presenza di doppia conforme in relazione alla quale, secondo il costante orientamento di legittimità, il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, il ricorrente che deduce l’omesso esame deve indicare le rispettive ragioni di fatto e dimostrare che sono differenti, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    L’esito del giudizio impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • L’attestazione dell’ente previdenziale sull’omissione contributiva, pur priva di efficacia probatoria assoluta, può essere valutata dal giudice dell’opposizione insieme agli altri elementi e alle condotte processuali delle parti; la censura sulla distribuzione dell’onere della prova non è fondata quando la decisione risulta da una valutazione complessiva del materiale probatorio.
  • La sospensione legale dei pagamenti contributivi e la successiva rateizzazione disposte da un provvedimento emergenziale incidono sulle modalità di adempimento senza frazionare l’obbligazione in una pluralità di debiti autonomi; la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata del piano.
  • L’interpretazione di un atto compiuta dal giudice di merito è un accertamento di fatto. Per contestarla in cassazione occorre indicare puntualmente i criteri ermeneutici violati, le ragioni del contrasto e il testo rilevante; la mera contrapposizione di una lettura alternativa non è sufficiente.
  • Nei rapporti tra società di persone e soci, la solidarietà dell’obbligazione consente che l’atto interruttivo della prescrizione notificato a un socio produca effetti anche nei confronti della società, in particolare quando il socio lo riceva quale legale rappresentante.
  • In presenza di una doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame non supera il vaglio di ammissibilità se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che siano differenti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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