Cassazione Civile, Ordinanza n. 19697/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la trattenuta del 2,50% operata mensilmente sulla retribuzione di un dipendente del Ministero assunto a tempo determinato prima del 1° gennaio 2001 e rientrante nel regime del TFR. Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta, la cessazione della stessa e la restituzione di quanto trattenuto. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo che per i rapporti a tempo determinato la disciplina applicabile fosse quella integrale del TFR del settore privato, senza la riduzione prevista per altri regimi. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., della Direttiva 99/70/CE sul principio di non discriminazione, dell’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 6 dell’Accordo Quadro 29 luglio 1999. Sosteneva che la trattenuta fosse legittima come meccanismo contabile per evitare sperequazioni retributive tra lavoratori soggetti a regimi diversi di fine rapporto, richiamando il DPCM 20 dicembre 1999 e l’Accordo Quadro ARAN-sindacati. La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, avrebbe erroneamente negato tale lettura e la legittimità del diverso trattamento tra assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha confermato l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: per i periodi di lavoro prestati a tempo determinato, la disciplina del TFR si applica secondo quanto previsto dalla normativa di rinvio e dal DPCM attuativo, con esclusione della trattenuta del 2,50% se non espressamente prevista per quella categoria. La Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione della specialità della disciplina dei contratti a termine, che rende inapplicabile il comma 4 dell’art. 1 del DPCM richiamato, e ha escluso la sussistenza di una disparità di trattamento illegittima tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, trattandosi di categorie non pienamente assimilabili. Ha inoltre affermato che l’art. 45 d.lgs. n. 165/2001 non è parametro per censurare le differenziazioni operate dalla contrattazione collettiva e che il principio di non discriminazione impedisce trattamenti deteriore per il lavoratore a termine, non quelli di miglior favore giustificati dalla non stabilità dell’impiego. Conseguentemente, il Ministero è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
non è invocabile per censurare trattamenti differenziati tra categorie di lavoratori non pienamente assimilabili, quando la diversità discenda dalla diversa natura del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione
Direttiva 99/70/CE
il principio di non discriminazione vieta un trattamento deteriore del lavoratore a tempo determinato, ma non impedisce trattamenti di miglior favore giustificati dalla non stabilità dell’impiego
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto alla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni stabilite dalla contrattazione stessa
art. 6 dell’Accordo Quadro 29 luglio 1999
richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di discriminazione, ma la Corte ne afferma una lettura coerente con la possibilità di disciplina differenziata per i rapporti a termine
art. 26, comma 19, L. n. 448/1998
ha previsto il rinvio al DPCM per disciplinare le modalità di erogazione del TFR nei periodi di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego
L. n. 335/1995, art. 2, commi 6 e 7
norma di rinvio procedurale per l’emanazione del DPCM attuativo relativo al trattamento di fine rapporto
DPCM 20 dicembre 1999
ha disciplinato il nuovo regime del TFR; per i rapporti a tempo determinato opera la disciplina integrale del TFR, senza applicazione della riduzione prevista per altri casi
richiamato come disciplina del TFR del settore privato, applicabile ai periodi di lavoro a tempo determinato secondo il quadro normativo evocato
richiamata come fonte di novella dell’art. 2120 c.c. nel quadro della disciplina del TFR
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, la disciplina del trattamento di fine rapporto per i rapporti a tempo determinato va individuata secondo la normativa speciale e il relativo decreto attuativo; se tale disciplina prevede l’applicazione integrale del TFR, non può essere introdotta una trattenuta non espressamente prevista per quella categoria.
- Il principio di non discriminazione applicabile ai contratti a tempo determinato vieta soltanto un trattamento deteriore rispetto ai lavoratori comparabili, ma non impedisce trattamenti più favorevoli giustificati dalla peculiarità del rapporto a termine.
- L’art. 45 d.lgs. n. 165/2001 non può essere utilizzato come parametro per invalidare differenziazioni stabilite dalla contrattazione collettiva, spettando alle parti sociali un’ampia autonomia nella regolazione dei trattamenti economici.
- L’art. 3 Cost. non impone l’identità di trattamento tra categorie di lavoratori che non siano pienamente omogenee, specie quando la differenziazione dipenda dalla diversa natura del rapporto con la pubblica amministrazione.
- La trattenuta del 2,50% nel regime considerato è stata qualificata come riduzione della retribuzione lorda compensata da un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del TFR, e non come contribuzione previdenziale in senso proprio.
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