Cassazione Civile, Ordinanza n. 11032/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una precedente operazione finanziaria denominata "Visione Europa", strutturata come mutuo finalizzato all'acquisto di titoli obbligazionari e quote di fondi comuni. In un primo giudizio era stata dichiarata la nullità dell'operazione; successivamente il cliente ha chiesto al Tribunale di Siena la condanna della banca alla restituzione del controvalore dei titoli obbligazionari, al rimborso delle rate del mutuo dichiarato nullo e al risarcimento del danno da segnalazione del suo nominativo presso la CRIF. Il Tribunale di Siena ha respinto le domande ritenendo che fossero già coperte da giudicato formatosi sulla precedente decisione del Tribunale di Montepulciano. La Corte d'appello di Firenze ha invece accolto in parte l'appello del cliente, escludendo che la sentenza di Montepulciano si fosse pronunciata sulla domanda restitutoria e ritenendo infondata, o comunque superata, la domanda relativa alla segnalazione in CRIF. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno e degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c., sostenendo che la precedente sentenza avesse già deciso sulla ripetizione delle somme, anche sotto la voce dei "costi complessivi" o comunque per implicito; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su eccezioni processuali e contestazioni di merito, nonché per avere considerato non contestato il credito restitutorio e la sua quantificazione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 345 c.p.c., lamentando l'assenza di prova della somma richiesta e l'uso di documenti asseritamente prodotti tardivamente in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, esaminata la sentenza del Tribunale di Montepulciano, non risultava alcuna statuizione sulla domanda di ripetizione di indebito: il giudicato non si forma su questioni non decise in modo effettivo, specifico e concreto, e non era corretto leggere una decisione restitutoria nel riferimento ai "costi complessivi". Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il giudice non è tenuto a rispondere singolarmente a ogni argomentazione o deduzione; il vizio di omessa pronuncia non riguarda le eccezioni processuali di rito; inoltre, la censura sulla non contestazione e sulla prova del credito mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. La Corte ha quindi confermato la condanna della banca alla ripetizione della somma e ha posto a suo carico le spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il giudicato esterno è rilevabile in cassazione, ma opera solo per ciò che sia stato oggetto di un accertamento effettivo, specifico e concreto; non si estende alle domande sulle quali la precedente sentenza abbia omesso di pronunciare.
Non sussiste omessa pronuncia per il mancato esame di ogni singola argomentazione o deduzione; il giudice può disattendere implicitamente tesi incompatibili con la decisione adottata. Il vizio non è configurabile, inoltre, per eccezioni processuali di rito.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del giudicato; la Corte non ne fa applicazione autonoma, perché esclude in fatto l'esistenza di una statuizione preclusiva sulla domanda restitutoria.
Usato come parametro del primo motivo per denunciare violazione di legge sulla portata del giudicato esterno.
Usato come parametro dei motivi di nullità per omessa pronuncia e vizi motivazionali processuali.
La doglianza sulla mancata prova della quantificazione è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
La censura sulla produzione documentale in appello è stata disattesa perché la decisione impugnata non risultava fondata sui documenti asseritamente tardivi, ma sulla non contestazione della domanda.
È il fondamento della domanda restitutoria accolta in appello, qualificata come ripetizione di indebito conseguente alla nullità dell'operazione.
Indica che il giudizio di primo grado era stato introdotto con rito sommario di cognizione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere rilevato anche in cassazione, ma presuppone che la precedente decisione abbia contenuto una statuizione effettiva, specifica e concreta sul punto dedotto; non basta un riferimento meramente implicito o una lettura estensiva di espressioni non decisorie.
- Ai fini dell'ammissibilità della censura sul giudicato esterno, è sufficiente la riproduzione essenziale e intelligibile della decisione precedente, purché consenta il controllo di legittimità senza imporre alla Corte un esame integrale degli atti; la specificità va modulata secondo sinteticità e chiarezza.
- Il giudicato non si forma sulle domande o questioni sulle quali il precedente giudice abbia omesso di pronunciare, poiché manca un accertamento idoneo a precluderne la riproposizione in altro giudizio.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice, con la decisione adottata, abbia implicitamente disatteso argomenti o deduzioni incompatibili con il decisum; non è necessario rispondere espressamente a ogni singola allegazione.
- L'omessa pronuncia non è configurabile con riguardo alle eccezioni processuali di rito, mentre la censura sulla non contestazione o sulla prova del credito non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito in sede di legittimità.
- La denuncia di violazione dell'art. 345 c.p.c. è inammissibile se la decisione impugnata non si fonda sui documenti asseritamente tardivi, ma su un diverso apprezzamento del thema decidendum, come la mancata contestazione dei fatti rilevanti.
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