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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34261/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati per il delitto previsto dall'art. 388, penultimo comma, cod. pen., per non avere risposto all'invito dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 492, comma 4, cod. proc. civ., ad indicare ulteriori beni o crediti pignorabili. Hanno censurato: (i) difetto di correlazione tra l'atto di pignoramento indicato nel capo d'imputazione (6/11/2014) e quello rispetto al quale sarebbe avvenuta l'omissione (1/8/2014); (ii) insufficienza della prova della omissione, non essendosi escusso l'ufficiale giudiziario; (iii) carenza del presupposto dell'obbligo dichiarativo, perché nel verbale del 6/11 lo stesso ufficiale giudiziario attestava la capienza delle somme pignorate e l'invito risultava formulato "nel caso in cui appaiano palesemente insufficienti le somme ai beni pignorati".

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi: ha ritenuto che non si potesse considerare mero errore materiale la confusione tra due distinti verbali di pignoramento (1/8/2014 e 6/11/2014) intervenuti in momenti diversi e con esiti diversi in ordine alla capienza dei beni. Tuttavia, esaminando i documenti in atti, la Corte ha accertato che il verbale del 6/11/2014 dava espressa attestazione della sufficienza delle somme pignorate e che l'invito contenuto nello stesso verbale era formulato condizionatamente alla insufficienza; essendo evidente dall'atto la mancata sussistenza del presupposto normativo dell'invito, l'ordine non poteva produrre gli effetti cui la norma lo collega e non è sorto in capo ai destinatari alcun obbligo dichiarativo. Ne consegue che il reato contestato non si configura: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 388, penultimo comma, cod. pen.

    Norma delittuosa invocata per la omissione dell'obbligo dichiarativo; la Corte ha escluso la configurabilità del reato perché è mancato l'effetto vincolante dell'invito dell'ufficiale giudiziario quando l'atto era manifestamente privo del presupposto normativo.

  • art. 492, comma 4, cod. proc. civ.

    "quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalita dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione"

    L'obbligo dichiarativo deriva dall'invito previsto dall'art. 492 comma 4 solo quando l'invito sia legittimamente formato, ossia se dall'atto risulti il presupposto (insufficienza dei beni o manifestità della lunga durata della liquidazione). Se l'invito è manifestamente privo del presupposto, non produce l'effetto di creare l'obbligo e il relativo comportamento non è sanzionabile penalmente.

  • artt. 521 e 522, cod. proc. pen.

    Rilevano la necessaria corrispondenza tra accusa e decisione; la Corte ha sottolineato che la confusione tra due atti distinti non poteva essere trattata come mero errore materiale.

  • art. 617, cod. proc. civ.

    Strumento processuale indicato per impugnare gli atti esecutivi irregolari (opposizione agli atti esecutivi): il debitore, se ritiene infondato l'invito, può contestarlo mediante opposizione, ma non è tenuto a uniformarsi ad un atto che risulti manifestamente eccedente i poteri dell'ufficiale giudiziario.

  • artt. 51 e 393-bis, cod. pen. (principio richiamato)

    Principio richiamato in via analogica: il cittadino è esonerato dall'obbligo di uniformarsi ad atti della pubblica autorità quando questi siano manifestamente eccedenti rispetto ai poteri conferiti dall'ordinamento (cause di giustificazione/attuazione del principio di legittima difesa da atti illegittimi).

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 44895 del 18/09/2019 (Baldari)

    Richiamata in motivazione per il principio secondo cui il debitore può impugnare l'invito mediante opposizione agli atti esecutivi e non può sottrarsi unilateralmente all'obbligo dichiarativo salvo che l'atto sia manifestamente privo dei presupposti.

Massime di principio

  • La sussistenza dell'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 492, comma 4, c.p.c. dipende dalla legittimità dell'invito: se dal verbale emerge manifestamente l'assenza del presupposto (es. i beni risultano espressamente sufficienti), l'invito non produce effetti vincolanti e non si configura la responsabilità penale per omissione.
  • Una discrepanza tra l'atto indicato nel capo d'imputazione e l'atto rispetto al quale viene ritenuta l'omissione non può essere banalmente qualificata come errore materiale quando si tratti in realtà di due atti distinti, con contenuti e conseguenze differenti: ciò può comportare vizio di incriminazione o di motivazione.
  • La prova dell'omissione e della legittimità dell'invito grava sull'accusa: l'ufficiale giudiziario è la fonte primaria della prova dell'avvenuto e valido invito, per cui l'omissione della sua escussione può incidere sulla fondatezza dell'accusa.
  • Quando il debitore ritiene infondato un invito dell'ufficiale giudiziario (per esempio perché i beni pignorati sono già sufficienti), il rimedio procedurale corretto è l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., salvo che l'atto sia manifestamente privo dei presupposti e dunque inequivocabilmente illegittimo.
  • In sede penale non è possibile sanzionare un comportamento solo se l'atto amministrativo o esecutivo che avrebbe determinato l'obbligo è manifestamente viziato: in tal caso l'atto non è "legalmente dato" e non può produrre gli effetti previsti dalla legge.

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